Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Alessandro Grasso, challenged a lower court judgment against Banco BPM but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22074/2024 R.G. proposto da: GRASSO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI (PTRGNN47D06L117G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, elettivamente domiciliato in DOM. DIGITALE DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DAVERIO FABRIZIO (DVRFRZ54L07F205F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FREDDI MASSIMILIANO (FRDMSM64C09F205L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1312/2024 depositata il 09/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22074/2024 Numero sezionale 970/2025 Numero di raccolta generale 29986/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 22074/2024 Numero sezionale 970/2025 Numero di raccolta generale 29986/2025 Data pubblicazione 13/11/2025