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Decreto — n. 29982/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29982/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29982/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PEPE 6 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.32/2025 depositata il 29/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8298/2025 Numero sezionale 968/2025 Numero di raccolta generale 29982/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29982/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale spese di difesa obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.32/2025 depositata il 29/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8298/2025 R.G. proposto da: RENTO FEDERICA, DAVIDE BOTTECCHIA, CERRONE ANGELO, SALVAGNO ALESSANDRO, ZAPPALA GIUSEPPE, ZULIAN NICOLA, DOMENEGHINI DAVIDE, ZUIN FABIO, PATTARELLO MATTEO, elettivamente domiciliati in MESTRE CORSO DEL POPOLO 46 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NORDIO BENIAMINO (NRDBMN76M01L736H) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in VENEZIA VIA G.

PEPE 6 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.32/2025 depositata il 29/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 8298/2025 Numero sezionale 968/2025 Numero di raccolta generale 29982/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 8298/2025 Numero sezionale 968/2025 Numero di raccolta generale 29982/2025 Data pubblicazione 13/11/2025