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Decreto — n. 29971/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29971/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29971/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26932/2024 R.G. proposto da: BARBAVARA BRUNO, MANCUSO ENZO, CASTRICHINI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato DI MAGGIO ANDREA (DMGNDR70D02H501Q) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AMA S.P.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA N. 41, presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO (PLLMSM66E06H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2178/2024 depositata il 11/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29971/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26932/2024 R.G. proposto da: BARBAVARA BRUNO, MANCUSO ENZO, CASTRICHINI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato DI MAGGIO ANDREA (DMGNDR70D02H501Q) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AMA S.P.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA N. 41, presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO (PLLMSM66E06H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2178/2024 depositata il 11/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese spese di difesa assunzione delle spese rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
41, presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO (PLLMSM66E06H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2178/2024 depositata il 11/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26932/2024 R.G. proposto da: BARBAVARA BRUNO, MANCUSO ENZO, CASTRICHINI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato DI MAGGIO ANDREA (DMGNDR70D02H501Q) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AMA S.P.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA N. 41, presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO (PLLMSM66E06H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2178/2024 depositata il 11/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26932/2024 Numero sezionale 966/2025 Numero di raccolta generale 29971/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 26932/2024 Numero sezionale 966/2025 Numero di raccolta generale 29971/2025 Data pubblicazione 13/11/2025