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Decreto — n. 29953/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 29953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Inga Maria Chiara, challenged a second-instance judgment against regional school offices and the Ministry of Education but remained silent after the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, terminating the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver by silence forty day deadline Civil Procedure Code procedural default mancato anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
196/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 12/02/2019 RG 1341/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
196/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 12/02/2019 RG 1341/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24738/2019 R.G. proposto da: INGA MARIA CHIARA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTA SPINELLI e ROSA CILEA -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA MILANO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA GENOVA, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA n. 196/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 12/02/2019 RG 1341/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 24738/2019 Numero sezionale 964/2025 Numero di raccolta generale 29953/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 24738/2019 Numero sezionale 964/2025 Numero di raccolta generale 29953/2025 Data pubblicazione 13/11/2025