Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Inga Maria Chiara, challenged a second-instance judgment against regional school offices and the Ministry of Education but remained silent after the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, terminating the case without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24738/2019 R.G. proposto da: INGA MARIA CHIARA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTA SPINELLI e ROSA CILEA -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA MILANO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA GENOVA, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA n. 196/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 12/02/2019 RG 1341/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 24738/2019 Numero sezionale 964/2025 Numero di raccolta generale 29953/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 24738/2019 Numero sezionale 964/2025 Numero di raccolta generale 29953/2025 Data pubblicazione 13/11/2025