Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings under civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Paolo Filippo Arillotta against the Region of Calabria was extinguished because the appellant voluntarily withdrew the case. Although the lower courts had ruled the employment contract null due to procedural violations in the selection process, the appellant abandoned the litigation without opposition from the Region. Consequently, the Supreme Court declared the proceedings terminated without addressing the merits of the alleged irregularities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 2 c.p.c.; Art. 391, u.c. c.p.c.: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, precluding any judgment on the merits and exempting the appellant from further unified contribution fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10838/2021 R.G. proposto da ARILLOTTA PAOLO FILIPPO, rappresentato e difeso da se medesimo -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ORESTE MORCAVALLO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 826/2020, depositata il 15.10.2020, NRG 205/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. FATTI DI CAUSA 1. Paolo Filippo Arillotta ha agito nei confronti della Regione Calabria lamentando l’illegittimità della revoca del suo incarico di dirigente dell’avvocatura regionale in applicazione di un asserito illegittimo meccanismo di spoil system. La Corte d’Appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto che non vi fosse luogo a discorrere dell’illegittimità della revoca, perché il contratto intercorso con il ricorrente era nullo, in quanto concluso in violazione dell’art.
19. co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001. La Corte territoriale evidenziava l’esistenza di tre profili di invalidità consistenti nel mancato rispetto del limite percentuale per le assunzioni, nell’avvenuta assunzione senza verifica che vi fosse personale confacente nei ruoli ed infine nell’assenza di criteri selettivi idonei e comunque di un’idonea selezione. Essa evidenziava altresì come il ricorrente, nonostante analoghi rilievi di nullità da parte del Tribunale, avesse poi appellato senza fare riferimento al tema dell’invalidità per difetto delle regole selettive. In ogni caso riteneva la ricorrenza dell’invalidità rispetto a tutte le ipotesi rilevate e sosteneva che, se anche il ricorrente, per mera ipotesi, non fosse stato da qualificare come dirigente, le nullità (esclusa solo quella sulle percentuali) ricorrevano comunque.
2. Paolo Filippo Arillotta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, resistiti da controricorso della Regione. Con note rispettivamente depositate in via telematica in data 9 e 10 ottobre 2025 il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio di cassazione e la rinuncia è stata accettata incondizionatamente dalla Regione. RAGIONI DELLA DECISIONE La rinuncia al ricorso per cassazione ha per effetto l’estinzione del giudizio (art. 391, co. 2, c.p.c.) e l’accettazione della parte controricorrente comporta altresì che non si debba provvedere sulle spese (art. 391, u.c., c.p.c.). In tal senso va quindi definito il giudizio. Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15, Cass.n. 29821/2025). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Ro