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Ordinanza — n. 29814/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal regarding overtime pay due to insufficient evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the labor dispute appeal filed by Sahim Abdelkrim against a lower court ruling that denied him overtime compensation. The court found the appellant failed to provide convincing proof of working hours exceeding the ordinary limit or of unused compensatory rest periods. Consequently, the decision was upheld based on the lack of univocal testimony and the inadmissibility of the second ground for cassation due to double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 10 comma 5 D.Lgs. 124/2004: The Supreme Court dismisses a labor dispute appeal when the lower court correctly excludes overtime based on insufficient evidence and rejects inadmissible grounds for cassation in cases of double conformity.

Parole chiave

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labor dispute overtime compensation insufficient evidence double conformity cassation appeal compensatory rest procedural defect ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Motivi della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla falsa ed errata applicazione dell'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Motivi della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 n.
Art. 10 comma 5 decreto legislativo n. 124/2004
in relazione alla falsa ed errata applicazione dell'art. 10, comma 5, decreto legislativo n.
Art. 348-ter comma 5 c.p.c.
Si tratta di censura che perciò solo è inammissibile atteso che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
Art. 96 c.p.c.
380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi respinto in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 360 c.p
Motivi della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 n.
art. 380-bis c.p
Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi respinto in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
art. 96 c.p
380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11977/24
3.- Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato, per le ragioni già indicate nel precedente deciso di recente da questa Corte (Cass. n. 11977/24) relativo ad una analoga domanda svolta per le medesime ragioni e per gli stessi presupposti da altro lavoratore nei confronti della controricorrente.
Cass. 07/09/2015 n. 17702
Cass. 07/09/2015 n. 17702).
Cass. 28/02/2023 n. 5947
recentemente Cass. 28/02/2023 n. 5947 e già 22/12/2016 n.
Cass. 22/12/2016 n. 26774
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13557-2022 proposto da: SAHIM ABDELKRIM, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO GRILLI; -ricorrente - contro DITTA ZUARI GINO in persona del suo titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO GIANCOLA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 292/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di L'Aquila, con l’impugnata sentenza, ha rigettato l'appello proposto da Abdelkrim Sahim avverso la Oggetto R.G.N.13557/2022 Cron.

Rep. Ud10/09/2025 sentenza che aveva respinto il ricorso proposto nei confronti della ditta Zuari Gino al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere differenze retributive per € 32.276,67 a titolo di compenso per lavoro straordinario, differenze sulle mensilità aggiuntive sul trattamento di fine rapporto, in riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra le parti nei periodi indicati e con mansioni di bracciante agricolo con inquadramento quale operaio di area 3 del vigente CCNL agricoltura. A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto che non sussistesse convincente dimostrazione né dell'orario di lavoro ordinario, né della affermata prestazione del lavoro oltre tale orario, né della mancata fruizione di riposi compensativi, né della mancata fruizione di congedi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva; dalla prova testimoniale non era infatti emersa una univoca ricostruzione dell'orario di lavoro osservato dall’appellante.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Abdelkrim Sahim con due motivi di ricorso ai quali si è ha resistito la ditta Zauri Gino con contro ricorso. A seguito della proposta di definizione accelerata il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Motivi della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla falsa ed errata applicazione dell'art. 10, comma 5, decreto legislativo n. 124/2004 circa l'efficacia probatoria del verbale dell'Ispettorato del lavoro. 2.-Col secondo motivo, si deduce violazione dell'articolo 360 n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in riferimento al formale disconoscimento della dichiarazione liberatoria prodotta dal datore di lavoro in copia effettuato in sede di interrogatorio formale. 3.- Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato, per le ragioni già indicate nel precedente deciso di recente da questa Corte (Cass. n. 11977/24) relativo ad una analoga domanda svolta per le medesime ragioni e per gli stessi presupposti da altro lavoratore nei confronti della controricorrente. 4.- Le motivazioni di tale precedente sono condivise da questo Collegio e vengono di seguito richiamate come ragioni della decisione anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.

“5.1. Va qui ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr.

Cass. 19/04/2010 n. 9251). Neppure la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice. L'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l' animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta ( cfr.

Cass. 07/09/2015 n. 17702). 5.2. Ne consegue che correttamente la Corte di merito, così come il primo giudice, dopo aver ripercorso le risultanze dell’ espletata istruttoria e con apprezzamento delle risultanze ad essa riservato, ha compiutamente chiarito le ragioni per le quali, in relazione alle caratteristiche dell’attività ed alle modalità di svolgimento della prestazione, ha escluso che da tali prove emergesse la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di lavoro straordinario. 5.3. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciato inammissibilmente un vizio di motivazione nel contesto di un processo caratterizzato dall’esistenza di una motivazione conforme sia in primo che in secondo grado.

Si tratta di censura che perciò solo è inammissibile atteso che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. recentemente Cass. 28/02/2023 n. 5947 e già 22/12/2016 n. 26774).” 6. Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi respinto in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

7. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente 8. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 1500 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 1500 ex art. 96, 4 comma c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso