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Ordinanza — n. 29809/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows union complaint against employer for antisyndical conduct in conciliation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29809/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's dismissal of a complaint alleging antisyndical conduct by Telecom Italia. The appellant argued that the employer denied union assistance during conciliation, while the lower court claimed the union's refusal to act as a contractual counterparty was the sole issue. The Supreme Court ruled that the employer remains liable for discriminatory decisions made by the union's association, even if the union itself refused to represent the company in specific locations.

Regesto Legislator

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Art. 28 l. 300/70; The employer cannot be exempted from liability for antisyndical conduct merely because the trade union association refuses to act as a contractual counterparty, as the employer's decision to exclude the union constitutes a discriminatory act.

Parole chiave

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antisyndical conduct trade union rights conciliation proceedings employer liability discriminatory decision confederazione sindacale esclusione dal consorzio diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 28 l. 300/70
ha rigettato le domande formulate da Snater Regionale Lazio con il ricorso ex art. 28 l.
art. 28 legge n. 300/70
Ma la tutela delle libertà e delle prerogative sindacali di cui all'art. 28 legge n. 300/70 non può spingersi fino ad imporre al datore di lavoro di fare pressioni sulla propria associazione di categoria nell'ambito di un conflitto sindacale, imponendogli di riconoscere come controparte lo Snater.
articolo 28 legge 300/70
ha rigettato le domande formulate da Snater Regionale Lazio con il ricorso ex art. 28 l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30711-2021 proposto da: SNATER REGIONALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI; -ricorrente - contro TIM TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO DE FEO, MARCO MARAZZA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2402/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2021 R.G.N. 2387/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N.30711/2021 Cron. Rep. Ud10/09/2025 La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma della gravata sentenza appellata da Telecom Italia S.p.A. ha rigettato le domande formulate da Snater Regionale Lazio con il ricorso ex art. 28 l. 300/70 per ottenere la dichiarazione di antisindacalità della condotta posta in essere dalla società in relazione alla sottoscrizione degli accordi conciliativi da parte degli iscritti allo Snater presso la sede romana e laziale di Confindustria alla quale Telecom era associata, in quanto sarebbe stata negata da Telecom ai lavoratori iscritti allo Snater l'assistenza da parte del loro sindacato, avendo Telecom chiesto ai lavoratori interessati di scegliere altra organizzazione sindacale, ovvero accettare quella presentata dall'azienda.

A fondamento della decisione, la Corte d'appello ha affermato che l'esclusione dei rappresentanti Snater dall'assistenza ai propri iscritti nelle conciliazioni riguardasse due soli sedi territoriali di Unione Industriali, quella di Roma e Torino; mentre in altre sedi (ad es.Milano ) non sarebbe stata negata l'assistenza di un rappresentante Snater nella sottoscrizione del verbale di conciliazione. La stessa Telecom si era adoperata affinché due lavoratori ricevessero in sede conciliativa l'assistenza dei rappresentanti Snater presso altre sedi di Unioni Industriali.

Ciò non è stato fatto invece con altri lavoratori che non hanno chiesto le motivazioni del diniego all'assistenza dello Snater e hanno accettato di farsi rappresentare da altro sindacato, ritenendo l'assistenza sindacale dello Snater non così necessaria. La condotta antisindacale posta in essere da Telecom e gli ostacoli frapposti dalla società all'assistenza dello Snater in sede di conciliazione consisterebbero nel non avere imposto alla sede di Roma di Unione industriali di riconoscere Snater come controparte contrattuale per la sottoscrizione dei verbali di conciliazione.

Ma la tutela delle libertà e delle prerogative sindacali di cui all'art. 28 legge n. 300/70 non può spingersi fino ad imporre al datore di lavoro di fare pressioni sulla propria associazione di categoria nell'ambito di un conflitto sindacale, imponendogli di riconoscere come controparte lo Snater. Né la questione poteva essere risolta spostando il luogo di sottoscrizione dei verbali, atteso che il rappresentante di Unioni industriali di Roma non sarebbe stato disposto a rappresentare la società in conciliazioni con l'assistenza di Snater in qualunque altra sede, tanto è che nei due casi documentati in atti la sottoscrizione poi è avvenuta a Milano, con l'assistenza, per parte datoriale, di Assolombarda Confindustria.

La Corte ha concluso pertanto che il rifiuto di sottoscrivere le conciliazioni con l'assistenza di rappresentanti Snater provenisse da Unioni Industriali e non da Telecom, e non fosse perciò ravvisabile alcuna condotta datoriale diretta a porre ostacoli all'assistenza sindacale dello Snater nell'ambito delle conciliazioni sindacali . La Corte disponeva infine la compensazione integrale delle spese processuali per le peculiarità del caso concreto e la sussistenza di un conflitto politico sindacale tra le contrapposte organizzazioni di categoria che aveva inciso ampiamente sulla vicenda.

Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione Snater Regionale del Lazio con due motivi ai quali ha resistito con contro ricorso Telecom Italia S.p.A. Le parti hanno depositate memorie. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni della decisione. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 legge 300/70 e degli articoli 1218, 1437, 2043, 2046, 2049 e 2055 c.c., per avere la Corte di appello escluso che la condotta lesiva dei diritti sindacali, in quanto decisa dall'Unione Industriali, fosse imputabile anche a Telecom Italia che l'aveva attuata (art. 360, n. 3 c.p.c.) 2.- Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1326, 1965 e 2113 c.c., 410 e seguenti c.p.c., art. 31, legge 183 del 2012, per aver la Corte di appello ritenuto che parte del contratto di transazione fosse, anziché Telecom Italia, l'Unione Industriali, e che pertanto il rifiuto di questa di riconoscere Snater impedisse le transazioni (art. 360, n. 3 c.p.c.). 3.- I motivi di ricorso, da affrontare unitariamente per la connessione delle censure,sono fondati. 4.- Per la giurisprudenza unanime di questa Corte ai fini della qualificazione della condotta sindacale è sufficiente il solo elemento oggettivo costituito dall'attitudine anche solo potenziale del comportamento datoriale a ledere gli interessi tutelati, essendo dunque sufficiente che sussista l'oggettiva idoneità alla lesione degli interessi collettivi coinvolti, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro, ovvero la consapevolezza dello stesso di ledere il bene collettivo protetto (Cass. 9250/2007, Cass. 13726/2014); l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere infatti anche in relazione ad un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta; ed anche per effetto dell’adesione del datore ad una determinata associazione di categoria come effetto di un vincolo associativo. 5.- Quello che l’ordinamento vieta con l’art.28 l. 300/70 è che attraverso una qualsiasi condotta datoriale si possa prod urre l’effetto della lesione del diritto alla attività ed alla libertà sindacale ed al diritto di sciopero.

Pertanto, alla luce di tale disposto normativo, a nulla può rilevare che il datore agisca in attuazione di una volontà proveniente dalla propria associazione di categoria. 6.- Il fatto che l ’ esclusione dei rappresentanti sindacali Snater dalla sede conciliativa fosse la conseguenza di un conflitto tra due associazioni collettive non valea escludere che il sindacato abbia subito un comportamento oggettivamente lesivo della propria libertà ed attività sindacale da parte di Telecom che non ha concluso gli accordi conciliativi con gli iscritti Snater, essendo pacifico che i medesimi lavoratori non abbiano potuto avvalersi dell’assistenza dello stesso sindacato e sono stati invitati a rivolgersi ad altro sindacato; tanto che hanno dovuto in concreto cambiare sindacato per poter addivenire alla sottoscrizione della conciliazione. 7.- Peraltro, la mancata sottoscrizione da parte di Snater degli accordi di esodo collettivo, che si poneva a monte della conciliazione in oggetto, non poteva costituire una legittima ragione per escludere la libera esplicazione dell’azione dello stesso sindacato attraverso l'assistenza dei propri scritti in relazione ad una diversa e successiva manifestazione della medesima attività. 8.- La tesi della datrice di lavoro, condivisa dalla corte territoriale, secondo l’esclusione è dipesa dal volere della propria associazione di categoria non appare giuridicamente sostenibile: il solo vincolo associativo non vale certo a certo costituire un esimente idonea a rendere lecita una condotta lesiva dell'attività sindacale e ad escludere la oggettiva illegittimità e antisindacalità della stessa condotta. 9.- Non v'è dubbio, pertanto che Telecom abbia per lo meno concorso nella condotta antisindacale oggettivamente subita da Snater senza che possa essere esonerata dalla propria responsabilità per aver attuato una decisione della associazione di categoria dal contenuto discriminatorio. 10.-D’altra parte, Snater per tutelare il proprio diritto all’attività sindacale avrebbe potuto agire con l'art. 28 solo nei confronti del datore di lavoro, unico legittimato passivo all’azione in oggetto anche quando sia considerato mero esecutore di una volontà associativa. 11.- La Corte d'appello ha inoltre svalutato il comportamento sindacale di Telecom ed ha ragionato erroneamente come se la condotta antisindacale posta in essere da Telecom e gli ostacoli frapposti dalla società all'assistenza dello Snater in sede di conciliazione sarebbero consistiti nel non avere imposto alla sede di Roma di Unione Industriali “di riconoscere Snater come controparte contrattuale per la sottoscrizione dei verbali di conciliazione”; ha infatti pure affermato che non si può costringere il datore di lavoro a fare pressione sulla propria organizzazione "imponendogli di riconoscere come controparte Snater"; ed ha altresì affermato che non valeva cercare altre sedi ove formalizzare gli accordi transattivi "atteso che il rappresentante di Unioni industriali di Roma non sarebbe stato disposto a rappresentare la società in conciliazione con l'assistenza di Snater in qualunque altra sede". 12.-Si tratta di argomenti che non scalfiscono la responsabilità della datrice di lavoro sol che si consideri che parte del contratto di transazione e della conciliazione a vente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e l'accesso all’isopensione erano solamente i titolari del contratto individuale, vale a dire il datore di lavoro ed il lavoratore; per contro, i sindacati in questa operazione non avevano la veste di parti contrattuali, non rappresentavano l'iscritto e non dovevano contrattare tra di loro, ma avevano soltanto il compito di mera assistenza delle parti nella trattativa; tant'è che alcuni lavoratori iscritti a Snater hanno concluso la loro conciliazione con la sottoscrizione attraverso l'assistenza di sindacati a cui non erano iscritti, con piena validità della medesima conciliazione. 13.- Sulla scorta di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al giudice del merito, indicato in dispositivo, per ogni valutazione conseguente. 14.-Il giudice del rinvio procederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. 15.- Non sussistono i presupposti previsti dalla legge per il raddoppio del c.u.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la cau