Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Tesone Ciro, did not respond to the court's proposal for judgment termination, while the respondent, Napoli Sociale S.r.l., argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1462/2024 R.G. proposto da: Tesone Ciro, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Lucarelli e Rosario Schiano Lomoriello, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro NAPOLI SOCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Tiberii con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2898/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 1462/2024 Numero sezionale 958/2025 Numero di raccolta generale 29743/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 1462/2024 Numero sezionale 958/2025 Numero di raccolta generale 29743/2025 Data pubblicazione 11/11/2025