Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. Bahar SRL, the appellant, did not act after the court communicated the proposal for case closure, while Andaloro Domenico, the appellee, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 167/2024 R.G. proposto da: BAHAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Ferdinando Dante con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Andaloro Domenico, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Ruggeri con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 481/2023 emessa dalla Corte d’appello di Messina.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 167/2024 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 29731/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 167/2024 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 29731/2025 Data pubblicazione 11/11/2025