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Decreto — n. 29728/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 29728/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing Giovanni Barbucci, did not request a decision on the appeal against the Second Instance Court's ruling within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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non-response to proposal extinction of proceedings statutory deadline automatic withdrawal litigation costs allocation spese di difesa rimborso delle spese tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24602/2022R.G. proposto da: Giovanni Barbucci, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Verginelli e Romolo Reboa, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1401 /202 2 emessa da lla Corte di appello di Roma.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così