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Decreto — n. 29724/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 29724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation extinguished the cassation appeal because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing a private individual, had filed a challenge against a lower court ruling involving a provincial territorial housing company but remained silent after the deadline. Consequently, the court declared the appeal renounced, dismissed the proceedings, and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-response deadline procedural renunciation judgment proposal costs allocation condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20591/2022 R.G. proposto da: Giancarlo Casinelli, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Di Stefano, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE della Provincia di Frosinone, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaella Ranaldi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 901/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 20591/2022 Numero sezionale 954/2025 Numero di raccolta generale 29724/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 20591/2022 Numero sezionale 954/2025 Numero di raccolta generale 29724/2025 Data pubblicazione 11/11/2025