Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the petitioner failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The petitioner, a security company, had filed an appeal against a lower court ruling involving an individual named Erik Piceni but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the petitioner to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 629/2024 R.G. proposto da: ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL’ORDINE s.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Stocchiero con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Erik Piceni, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Camillo Nosari con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 453/2023 emessa dalla Corte di appello di Milano.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 629/2024 Numero sezionale 953/2025 Numero di raccolta generale 29722/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 629/2024 Numero sezionale 953/2025 Numero di raccolta generale 29722/2025 Data pubblicazione 11/11/2025