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Decreto — n. 29625/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's explicit waiver of the right to continue proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 29625/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's explicit waiver of the right to appeal. The appellant, representing two individuals, formally renounced their claim against the defendant company, an act accepted by the opposing party. Consequently, the court dismissed the appeal without a merits decision, noting the absence of any further defensive activity from the other parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party explicitly waives the right to appeal or continue proceedings, the court declares the process extinct, thereby terminating the litigation without examining the substantive merits of the dispute.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings plaintiff renunciation Cassation decree termination of litigation ripetibili dell'avvocato onorari legali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: IRFAN MUHAMMAD E ZUBAIR MOHAMMAD, rappresentati e difesi dagli Avvocati Nico Parise, domicilio digitale ; e Roberto Zibetti, d.d. ; giusta procura in atti; ricorrente contro CAMPO DEI FIORI S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Minella, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente S.E.F. MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA intimata Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, numero 395 - 25 depositata il 26 . 5 .202 5 N.R.G. 1403-25; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente, accettata dalla contoricorrente, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6.11.2025 Il P