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Ordinanza — n. 29569/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise nullity objections timely and lack of legal violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29569/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by Nunzia Di Fede against the INPS inadmissible on two grounds. The appellant failed to timely object to the nullity of the lower court's decision regarding the expert report's draft, and her claim of a discrepancy in the judgment's header was deemed a material error subject to correction rather than a legal violation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; Art. 195 cod. proc. civ.: The Court declares a cassation appeal inadmissible when the party fails to raise a nullity objection within the first useful defense following the expert report's deposit or when the alleged defect constitutes a mere material error subject to correction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility nullity objection timing material error correction expert report draft litigation costs award prestazioni d'invalidità dell'assicurato nuova domanda di prestazioni d'invalidità soppressione delle rendite di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.
civ., con riferimento all’art. 360 comma primo n.4 cod.
Art. 195 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass.14/06/2025 n. 15953
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17561/2022 R.G. proposto da DI FEDE NUNZIA, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato CELESTE ANGELO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CIACCI PATRIZIA unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GELA n. 454/2021 pubblicata il 24/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE Avverso sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Gela, all’esito di procedimento ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ volto alla declaratoria di insussistenza del requisito sanitario ex art.13 legge n.118/1971, propone ricorso per cassazione Nunzia Di Fede, affidato a due motivi ai quali I.N.P.S. resiste con controricorso; CONSIDERATO CHE con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art.195 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; la ricorrente assume di non aver potuto presentare alcuna osservazione alla bozza di CTU, non avendola mai ricevuta; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (da ultimo, Cass.14/06/2025 n. 15953 ); ciò premesso, il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente non ha in alcun modo dedotto di aver eccepito tale vizio nella prima difesa utile successiva, non avendo nemmeno descrittola scansione temporale del procedimento nelle sue fasi essenziali; con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la «nullità della sentenza in quanto riferita a soggetto sconosciuto»; il motivo è inammissibile perché non viene prospettata alcuna violazione di legge, ma unicamente una difformità tra la intestazione e il dispositivo della sentenza impugnata, soggetta al procedimento di correzione dell’errore materiale; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1