Cassation court dismisses INPS appeal, allowing disability benefit claim while correcting procedural error on payment order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the INPS's appeal against the Potenza Tribunal's judgment regarding Antonio Lotito's disability pension. While the court upheld the finding that Lotito met the medical requirements, it ruled that the lower court erred by ordering immediate payment without verifying socio-economic eligibility. Consequently, the payment order was quashed, and the case was remanded for further proceedings on the remaining claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445 bis comma 6 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The judgment under Art. 445 bis c.p.c. is limited to verifying the medical requirement and cannot declare the right to the benefit, which requires subsequent assessment of socio-economic conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11817/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PREDEN SERGIO unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA, CARCAVALLO LIDIA, CARUSO SEBASTIANO -ricorrente- contro LOTITO ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE POTENZA n. 746/2021 pubblicata il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE il Tribunale di Potenza, all’esito del giudizio ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ., ha dichiarato che Antonio Lotito possiede i requisiti sanitari per la corresponsione dell’assegno ordinario d’invalidità e ha condannato I.N.P.S. al pagamento della prestazione; per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, Lotito è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.445 bis sesto comma cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.1 legge n. 222/1984, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; il ricorrente lamenta che il giudice a quonon si è limitato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, ma lo ha condannato al pagamento della prestazione; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisitosanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che èdestinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici» (da ultimo, Cass. 27/08/2025 n.23970); il giudice a quo ha errato nel condannare I .N.P.S. a corrispondere la prestazione richiesta, mentre avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere la sussistenza del requisito sanitario, in quanto la declaratoria del diritto alla prestazione è destinata a sopravvenire, solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici; la sentenza impugnata ha violato l'art.445 - bis, co mma sesto cod. proc. civ. e va cassata in parte quasenza rinvio, poiché la domanda di accertamento del diritto e condanna all’erogazione della prestazione non era ammissibile, fermo l'accertamento del requisito sanitario effettuatoin sentenza (Cass.n.23970/2025 cit.); le spese del giudizio di legittimità vengono compensate considerato che la giurisprudenza di questa Corte sull'ambito del giudizio di opposizione si è definitivamente consolidata in epoca successivaalla proposizione del giudizio di opposizione ex art.445bis comma sesto cod. proc. civ.;
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato l'Inps al pagamento della prestazione; c