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Ordinanza — n. 29494/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lump-sum litigation costs, ruling it violates statutory minimums for combined proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29494/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the first ground of appeal regarding the lump-sum calculation of litigation costs, dismissing the second ground as absorbed. The applicant argued that the lower court's fixed fee of €1,200 failed to meet the statutory minimums required for the two distinct proceedings joined together. The court held that joining cases does not alter the autonomy of individual judgments, meaning costs must be calculated separately for each proceeding according to the law.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 13 c.p.c.: The joining of multiple causes for a single decision does not negate the autonomy of individual proceedings, requiring litigation costs to be calculated separately for each cause based on statutory minimums.

Parole chiave

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litigation costs calculation joined proceedings statutory minimums autonomy of judgments Cassation appeal lump sum fees procedural economy assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 13 c.p.c.
Art. 111 comma 6 Cost.
è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma settimo Cost., dell’art.9 d.l.
Art. 111 comma 7 Cost.
è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma settimo Cost., dell’art.9 d.l.
Art. 274 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/09/2022, n. 27.295
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19072/2022 R.G. proposto da ROMANI BERNARDINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ZUROLO PAOLO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTI MARIA PAOLA -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE VELLETRI n. 4705/2020 pubblicato il 23/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

RILEVATO CHE il Tribunale di Velletri, all’esito della riunione di due distinti ricorsi ex art.445 bis cod. proc. civ., ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall’art.3 comma 3 legge n.104/1992 e art.1 della legge n.18/1980; ha liquidato le spese di lite in complessivi euro 1.200,00 oltre ad accessori di legge; per la cassazione della sentenza ricorre Bernardino Romani, con ricorso affidato a due motivi, I.N.P.S. è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma settimo Cost., dell’art.9 d.l. n.1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, dell’art.13 della legge n.247/2012, del D.m. 10/03/2014 n.55, dell’art.1 D.m. n. 37/2018, dell’art.274 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.111 comma sesto Cost., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; il ricorrente deduce che il giudice a quo ha proceduto a una liquidazione forfetaria delle spese di lite, in violazione dei minimi tabellari previsti per ciascuno dei procedimenti riuniti (primo motivo) e che il provvedimento manca di una motivazione sufficiente quanto alla liquidazione delle spese (secondo motivo); secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (Cass. 16/09/2022, n. 27.295); il giudice a quo non si è attenuto a questo principio perché la somma liquidata (euro 1.200,00 oltre accessori di legge) è inferiore alla somma dei minimi tabellari previsti per l’A.T.P.O. afferente al requisito sanitario ex art.3 comma 3 legge n.104/1992 (euro 1.212,00; causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, valori minimi per le fasi di studio, introduzione e istruttoria) e per quelli previsti per l’A.T.P.O. afferente al requisito sanitario ex art.1 legge n.18/1980 (euro 608,00; valore della causa, determinato ex art.13 comma primo cod. proc. civ., da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, valori minimi per le fasi di studio, introduzione e istruttoria); deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con la cassazione del decreto in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Velletri che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo ; cassa il decreto in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Velletri che, in persona di diverso magistrato, provvederàanche