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Ordinanza — n. 29298/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prior argumentation of new legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29298/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that specific legal questions regarding contract resolution and debt revival were previously argued before the lower courts. The appellant argued that a private agreement of 2013 should be rescinded for breach, allowing recovery of the full debt balance, but the appellate court had not addressed these novel qualifications. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant did not cite the specific procedural acts where these issues were raised, violating the principle of autosufficiency required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 136 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The appellant must prove that novel legal issues were previously argued in the lower proceedings by citing the specific acts; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility novelty of censure autosufficiency contract resolution debt revival private agreement procedural history pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 136 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 1965 c.c
Si deduce che, “nel caso di specie, l’eccezione di inadempimento e la conseguente risoluzione per inadempimento dell’atto di transazione non novativa ex art. 1965 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019
Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.
Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014
Cass. n. 2730 del 2012
2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.n.
Cass.n. 20518 del 2008
2730 del 2012; Cass.n. 20518 del 2008; Cass.
Cass. n. 25546 del 2006
20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass.
Cass. n. 3664 del 2006
25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass.
Cass. n. 6542 del 2004
3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass.
Cass. n. 32084 del 2019
6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass.n.
Cass.n. 20694 del 2018
32084 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass.
Cass. n. 27568 del 2017
20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017).
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9971-2022 proposto da: DELLA MONICA ALESSANDRO , rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RISPOLI; -ricorrente - contro CTF S.R.L. -CENTRO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO PELLEGRINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 801/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/01/2022 R.G.N. 1014/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Lavoro privato R.G.N.9971/2022 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di prime cure, ha condannato CTF Centro Terapia Fisica e Riabilitazione Srl al pagamento in favore di Alessandro Della Monica della somma di euro 7.178,00, oltre accessori, minore rispetto a quella già riconosciuta in primo grado e pari ad euro 20.978,00.

2. La Corte territoriale, in sintesi, ha osservato che il Della Monica, con scrittura privata del 20 novembre 2013, aveva legittimamente concordato con la società “il compenso ancora dovutogli in euro 20.000,00”, essendo consentito “al professionista autonomo che collabori in regime di parasubordinazione di concordare la misura del compenso dovutogli”; non essendo stato neanche “espressamente richiesto l’annullamento” di tale accordo – secondo la Corte – residuava il credito di cui al dispositivo, in quanto rispetto alla somma pattuita di euro 20.000,00 era stato versato il solo importo di euro 12.822,00.

3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore con un motivo articolato in più censure; ha resistito l’intimata società con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il motivo di ricorso denuncia: “violazione, inosservanza e/o falsa applicazione di legge art. 1453 e/o 1457 e/o 1965, comma 1, 1976 c.c. per mancato riconoscimento e/o mancata applicazione della risoluzione espressa od implicita per inadempimento dell’atto di transazione non novativa contenuto nella scrittura privata del 20.11.2013 – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.

Si deduce che, “nel caso di specie, l’eccezione di inadempimento e la conseguente risoluzione per inadempimento dell’atto di transazione non novativa ex art. 1965 c.c. contenuto nella scrittura privata del 20.11.2013 –eccepite sostanzialmente con le missive in atti e con la successiva domanda giudiziale – comporta la reviviscenza della ricognizione di debito ex art.1988 c.c. contenuto nella medesima scrittura e pertanto il diritto del ricorrente di richiedere il pagamento del credito complessivamente risalente dal contenuto della ricognizione di debito contenuto nella scrittura privata del 20.11.2013 – e pertanto la differenza tra il debito complessivo di euro 33.800,00 e gli importi già versati (6 rate pari ad euro 12.822,00) pari alla complessiva somma di euro 20.978,00 ”. 2.Il Collegio giudica il ricorso inammissibile. 2.1.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.

SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass.n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017). 2.2. Ciò posto, la motivazione della sentenza gravata non affronta né la questione della qualificazione giuridica dell’accordo del 20 novembre 2013 come transazione, né conseguentemente della natura novativa o meno della medesima; non affronta neanche la questione della risoluzione di quell’accordo per inadempimento nel termine essenziale ovvero in relazione alla proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento; neanche si occupa della reviviscenza dell’originario rapporto contrattuale e della ricognizione di debito presente nell’accordo di novembre 2013.

Si tratta, quindi, di questioni nuove, implicanti accertamenti e valutazioni in fatto, e la parte ricorrente non indica specificamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare che ciascuna di dette questioni era stata proposta negli atti introduttivi del giudizio e come le medesime erano state devolute in grado di appello. 3.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma