Italian Court dismisses appeal for material error correction due to alleged factual misapprehension rather than clerical mistake.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged error constituted a factual misapprehension rather than a clerical mistake. The appellant argued that a declaration was properly submitted to justify fee exemptions under Article 152 of the Code of Civil Procedure, but the lower court failed to recognize this document. The court distinguished this from a mere clerical error, noting that the decision involved an incorrect evaluation of evidence rather than a discrepancy between the judge's intent and its written representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 e ss. cod. proc. civ.; The material error correction procedure applies only to clerical mistakes diverging from the judge's intent, excluding decisions based on erroneous factual assessments or misapprehension of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GABRIELLA MARCHESE Presidente FABRIZIO GANDINI Consigliere Rel. RICCARDO ROSETTI Consigliere DARIO CAVALLARI Consigliere ANGELO CERULO Consigliere Oggetto: ERRORE MATERIALE Ud.10/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22623/2021 R.G. proposto da: DEL GAUDIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE ACACIE 13/15, presso lo studio dell’avvocato DI GENIO GIANCARLO che lo rappresenta e difende -già ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -già controricorrente- relativamente alla sentenza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32570/2024 pubblicata il 14/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE Numero registro generale 22623/2021 Numero sezionale 4155/2025 Numero di raccolta generale 29114/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n.32570/2024, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso proposto da Maria Del Gaudio ha rigettato il secondo, ritenendo in parte qua la mancanza «in atti di una dichiarazione idonea a giustificare l’esonero dal pagamento delle spese ex art.152 disp.att. cod. proc. civ.»;
Maria Del Gaudio ha proposto istanza di correzione dell’errore materia della sentenza de qua; CONSIDERATO CHE la ricorrente deduce che «appare ingiusta la decisione della Suprema Corte di Cassazione, di non accoglimento del secondo motivo di ricorso, avendo la ricorrente adempiuto al precetto contenuto nell’art.152 disp. Att. c.p.c.», perché la dichiarazione de qua sarebbe stata ritualmente proposta in seno alla procura alle liti nel procedimento a quo; secondo il costante orientamento di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. 25/07/2024 n.20773); nel caso in esame viene prospettata una decisione erronea, fondata su un errato apprezzamento della documentazione prodotta, e non una mera svista; deve pertanto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez.un., n. 29432 del 2024 ).
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 10/10/2025. Numero registro generale 22623/2021 Numero sezionale 4155/2025 Numero di raccolta generale 29114/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 Il Presidente GABRIELLA MARCHESE Numero registro generale 22623/2021 Numero sezionale 4155/2025 Numero di raccolta generale 29114/2025 Data pubblicazione 04/11/2025