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Ordinanza — n. 29101/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses medical director's claim for mandatory high-level post assignment citing organizational and financial constraints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29101/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Mescia's appeal against the Second Instance Court's refusal to assign him a high-level professional post. Mescia argued that legislative amendments and collective bargaining agreements created an absolute right to such positions after five years of positive evaluation. The court ruled that despite the new collective agreement's language, the assignment remains conditional on available posts, financial coverage, and adherence to established selection procedures.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 4; Art. 15-ter, comma 4, D.Lgs. 502/1992; Art. 27 CCNL 8.6.2000; Art. 28 CCNL 3.11.2005: The assignment of high-level professional posts to medical directors is not absolute but conditioned on the existence of available positions, financial coverage, and compliance with collective bargaining selection rules.

Parole chiave

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medical director appointment collective bargaining agreement mandatory post assignment organizational constraints financial coverage requirement selection procedures retroactive contract application incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 4, D.Lgs. 502/1992
11574; Cass. 15 gennaio 2024, n.
Art. 15-ter, comma 4, D.Lgs. 502/1992
11574; Cass. 15 gennaio 2024, n.
Art. 27, lett. c), CCNL 8.6.2000
La Corte d’Appello di Bari, riformando la pronuncia del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda con cui Giuseppe Mescia, dirigente medico, aveva chiesto l’attribuzione di uno degli incarichi di cui all’art. 27 lett.
Art. 27, lett. d), CCNL 8.6.2000
La Corte d’Appello di Bari, riformando la pronuncia del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda con cui Giuseppe Mescia, dirigente medico, aveva chiesto l’attribuzione di uno degli incarichi di cui all’art. 27 lett.
Art. 28, CCNL 3.11.2005
anche, per temi analoghi, Cass. 28 luglio 2025, n.
Art. 22, CCNL 23.01.2024
Né l’art. 22 e 23 contengono elementi destinati ad una loro applicazione retroattiva, che anzi va esclusa sia per la norma generale sopra citata, sia per la previsione di espressa sostituzione contenuta negli artt.
Art. 23, CCNL 23.01.2024
In particolare, ha effetto ex nunc l’inciso dell’art. 23 (« fermo restando l’obbligo di attribuzione dell’incarico») su cui fanno leva le difese svolte in memoria al fine di far ritenere appunto obbligatoria l’evoluzione degli incarichi dopo il primo quinquennio.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art.
art. 8 d.lgs. 254/2000
art. 118 disp. att. c.p
28979) di questa S.C., alla cui motivazione, qui condivisa, si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 maggio 2023, n. 11574
Sui temi sollecitati dai motivi sono intervenute plurime pronunce (Cass. 3 maggio 2023, n. 11574; Cass.
Cass. 15 gennaio 2024, n. 1478
11574; Cass. 15 gennaio 2024, n. 1478; Cass.
Cass. 31 luglio 2024, n. 21544
1478; Cass. 31 luglio 2024, n. 21544; Cass.
Cass. 11 novembre 2024, n. 28979
21544; Cass. 11 novembre 2024, n. 28979) di questa S.C., alla cui motivazione, qui condivisa, si fa rinvio ai sensi dell’art.
Cass. 28 luglio 2025, n. 21699
anche, per temi analoghi, Cass. 28 luglio 2025, n. 21699).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16869/2021 R.G. proposto da: MESCIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv. RAFFAELLA PIROZZI e OSCAR DI MONTE -ricorrente- contro ASL FG (AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA), rappresentata e difesa dall’Avv. ENRICO FOLLIERI -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1553/2020, depositata il 11.1.2021, NRG 713/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Bari, riformando la pronuncia del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda con cui Giuseppe Mescia, dirigente medico, aveva chiesto l’attribuzione di uno degli incarichi di cui all’art. 27 lett. c), pronunciando anche sulla ripetizione di indebito attuata in ragione di interventi dell’ente sulla retribuzione di posizione variabile attribuita e poi risultata non dovuta.

La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto che non sussistesse un diritto del dirigente medico all’attribuzione, dopo il quinquennio inziale positivamente valutato, di un incarico professionale superiore.

2. Giuseppe Mescia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti da controricorso dell’Azienda. È in atti memoria del ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 15, comma 4, e dell’art. 15-ter, comma 4, del d. lgs. 502/1992; con il motivo si fa leva sulle modifiche apportate all’art. 15, co. 4, cit. dall’art. 8 d.lgs. 254/2000 che, sostituendo la precedente dizione (“possono essere attribuite”) con quella nuova (“sono attribuite funzioni”), avrebbe con ciò evidenziato la portata non discrezionale, ma obbligatoria, del conferimento quanto meno dell’incarico di alta professionalità o “assimilati” di cui all’art. 27, lett.

c) del CCNL 8.6.2000 cit., con regola che secondo il ricorrente sarebbe riaffermata dall’art. 15- ter, co. 4, del d. lgs. 502/1992 e da un parere in proposito reso dalla Regione Puglia; la censura rileva altresì come la ASL, smentendo il proprio impianto difensivo, dal 1.1.2016, ovverosia per un periodo successivo a quello oggetto di causa, avesse infine conferito al ricorrente un incarico del rango di cui all’art. 27 lett.

c) cit. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 27, co. 1 e dell’art. 28, co. 3 e 4 del CCNL 8.6.2000 cit., nonché degli artt. 28, 30 e 31 del CCNL 3.11.2005 dell’Area della dirigenza sanitaria e degli artt. 1362 e 1363 c.c. Il motivo sostiene che la formulazione delle norme contrattual- collettive originarie (art. 27 cit.), ma anche le modifiche apportate al CCNL 8.6.2000 dal successivo CCNL 3.11.2005, orienterebbero nel senso propugnato in causa in quanto, anche in tal caso, la formulazione possibilistica dell’originario art. 33 CCNL 8.6.2000 cit. (“può comportare”) era stata virata in una formulazione assertiva (“produce”) dall’art. 28 del CCNL 3.11.2005, sostitutivo di quell’art. 33, nel senso che la verifica positiva dell’attività svolta avrebbe dunque comportato come effetto diretto il riconoscimento dell’incarico di maggiore rilievo professionale; ancora in tal senso, secondo il ricorrente, dovevano poi orientare quelle norme (in particolare, artt. 30 e 31 del CCNL 3.11.2005) che, in caso di responsabilità o esiti negativi riconnesse alle attività dirigenziali, prevedono la revoca di incarichi superiori, ma almeno l’attribuzione di un altro degli incarichi di cui all’art. 27 cit., a riprova del fatto che il dirigente medico, una volta superato il quinquennio non potrebbe restare privo di una di quelle funzioni.

Il terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 28, co. 8, del CCNL 8.6.2000, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c.; con esso si afferma che la menzionata norma del CCNL prevede la preventiva formulazione di criteri per l’attribuzione degli incarichi, con disciplina da cui erano derivate le norme del Regolamento Aziendale, secondo le quali (art.

3) il conferimento dell’incarico di struttura semplice o di alta professionalità erano da considerare necessitati (“devono” essere affidati, si dice nell’art.

3) ed inoltre (art. 16, co. 3 e 4) si prevedeva ancora che, anche in caso di responsabilità dirigenziale, la revoca di pregressi incarichi doveva pur sempre assicurare il mantenimento di altro incarico, per quanto di valore minore, a riprova che lo svolgimento di quella tipologia di funzioni, dopo il quinquennio, era da considerare acquisita al patrimonio dei diritti del lavoratore. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 42 del CCNL 8.6.2000 cit., dell’art. 3 del CCNL 8.6.2000-biennio economico 2000-2001, dell’art. 44, co. 4, del CCNL 3.11.2005 e dell’art. 3, co. 7, CCNL 5.7.2006, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c.e con esso si afferma che la Corte territoriale avrebbe errato a trarre argomenti, rispetto alle proprie conclusioni, dall’esistenza, nelle previsioni retributive, della figura del “dirigente equiparato”, ritenuto da individuare appunto nella figura del medico che, valutato positivamente al compimento del quinto anno, fosse tuttavia privo di uno degli incarichi di cui all’art. 27 cit. e ciò in quanto, afferma il ricorrente, quella posizione aveva una diversa origine e spiegazione, essendo stata prevista per consentire una parificazione economica tra dirigenti di provenienza ex IX livello (ex assistenti) e di provenienza ex X livello ( ex aiuti) che, pur derivando da due diversi profili economici, erano stati fatti in tal modo confluire nel medesimo ruolo unico dirigenziale; in altra parte, il quarto motivo censura altresì il passaggio della sentenza impugnata in cui si sono tratti elementi, al fine di concludere nel senso dell’insussistenza di un obbligo di conferire gli incarichi rivendicati, dalla previsione dell’art. 5, co. 7, del CCNL 5.6.2006, ove si afferma che la valutazione positiva al quindicesimo anno è utile per l’attribuzione di uno di quegli incarichi “ove disponibile”.

Il motivo sostiene in proposito che quella norma, se letta nel contesto suo proprio, si sarebbe limitata a istituire un nuovo livello di retribuzione minima contrattuale, senza incidere sui presupposti per il suo conferimento. Il quinto motivo sostiene, infine, che la Corte territoriale avrebbe violato e falsamente applicato (art. 360 n. 3 c.p.c.) gli artt. 26, 28, co. 4 e 40 del CCNL 8.6.2000 - quadriennio 19 9 8 - 2001 e l’art. 5 0 del CCNL 5.12.1996, nonché l’art. 3, co. 1-bis, 15, co. 1 e 15-ter, co. 1, d. lgs. 502/1992; il ricorrente critica il riferimento della sentenza impugnata alla pesatura degli incarichi, sottolineando come tale graduazione riguardi l’importanza professionale ed economica di essi, ma nulla abbia a che vedere con il diritto del dirigente ad ottenere uno degli incarichi tipizzati dall’art. 27 cit.

Il motivo sostiene poi non essere vero che gli incarichi attribuibili sarebbero solo quelli previsti nell’atto aziendale, perché quest’ultimo avrebbe riguardo, ai sensi dell’art. 3, co. 1-bis cit., solo alle strutture munite di autonomia gestionale o tecnico professionale e dunque alle strutture semplici o complesse, ma non alle altre tipologie di incarichi professionali, di alto livello (art. 27 lett. c cit.) o “di base” (art. 27 cit. lett. d), non potendosi una soluzione diversa inferire dal disposto dell’art. 15-ter del d. lgs. 502/1992, che nulla aggiungerebbe alla portata normativa dell’art. 3, co, co. 1-bis, cit.

2. I motivi, data la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.

3. Il tema è in sostanza quello dell’esistenza di un diritto del dirigente dell’ambito sanitario che abbia positivamente superato il primo quinquennio, a ricevere un incarico superiore a quello di cui all’art. 27 lett.

d) del CCNL di area del 8.6.2000 e in particolare un incarico tra quelli cui fa si riferimento specifico (“anche”) alla lettera c) del medesimo art. 27, ovverosia «di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo». Sui temi sollecitati dai motivi sono intervenute plurime pronunce (Cass. 3 maggio 2023, n. 11574; Cass. 15 gennaio 2024, n. 1478; Cass. 31 luglio 2024, n. 21544; Cass. 11 novembre 2024, n. 28979) di questa S.C., alla cui motivazione, qui condivisa, si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

In esito a tali pronunce è stato formulato il principio per cui in tema di dirigenza medica, il conferimento diincarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (cosi, in massima, Cass. 11574/2023).

Nell’arresto da ultimo citato si è altresì presa posizione sulla contrattazione successiva ed in particolare sugli artt. 18 e 19 del CCNL 19.12.2019, per escludere che attraverso essi fosse stato introdotto un diritto assoluto a quella diversa tipologia di incarichi. Nella memoria si fa ora riferimento alla contrattazione di cui al CCNL 23.01.24, che ha disciplinato il triennio 2019/2021 Con essa sono state ridisciplinate, per quanto con solo minime varianti (artt. 22 e 23),le regole di conferimento degli incarichi in materia, ma tale CCNL è destinato ad operare, ai sensi dell’art. 2, co. 2, di esso quanto ad effetti, «dal giorno successivo alla data di stipulazione», che è successiva alla sentenza impugnata (v. anche, per temi analoghi, Cass. 28 luglio 2025, n. 21699).

Né l’art. 22 e 23 contengono elementi destinati ad una loro applicazione retroattiva, che anzi va esclusa sia per la norma generale sopra citata, sia per la previsione di espressa sostituzione contenuta negli artt. 22 e 23 degli artt. 18 e 19 del precedente CCNL. In particolare, ha effetto ex nunc l’inciso dell’art. 23 (« fermo restando l’obbligo di attribuzione dell’incarico») su cui fanno leva le difese svolte in memoria al fine di far ritenere appunto obbligatoria l’evoluzione degli incarichi dopo il primo quinquennio. Qui non può quindi affrontarsi il tema interpretativo riguardante tale nuovo contratto, sul quale nulla può essere detto, in alcun senso, se non per quanto riguarda la sua efficacia temporale.

4. In definitiva il ricorso va disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre a spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament