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Ordinanza — n. 28976/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding cross-claims and jurisdiction in labor litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly handled the procedural posture. The appellant argued the lower court erred by not explicitly addressing their nullity plea, but the court held that the judge's qualification of the cross-claim as a 'transversal' claim was sufficient for inadmissibility based on jurisdiction. Consequently, the losing party cannot complain about the lack of explicit cognition of the cross-claim via appeal but must request a necessary jurisdiction regulation instead.

Regesto Legislator

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Art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella; Art. 420, comma 9, c.p.c.: In labor proceedings, a cross-claim against another resisting party must be qualified as transversal and cannot be rejected solely on jurisdictional grounds, preventing the losing party from appealing on that basis without requesting a necessary jurisdiction regulation.

Parole chiave

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labor litigation transversal claim jurisdiction regulation inadmissible appeal cross-claim qualification diritto all'indennità di disoccupazione finanziamento della previdenza professionale diritto alle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella
Art. 420, comma 9, c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
Art. 43 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2116 c.c.
Innanzitutto, si osserva che la domanda proposta ai sensi dell’art. 2116 c.c. era stata articolata contro la Thomson Reuters Italia s.p.a.e non da quest’ultima società la quale, quindi, non ha interesse a dolersi, in questa sede, dell’esito dell’appello.
artt. 112 c.p
1)Con il primo motivo la società ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.
art. 2116 c.c
e 2116 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado nella parte ove aveva dichiarato la nullità della domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
artt. 100 c.p
2)Con il secondo motivo la società ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
1149 del 17 gennaio 2013, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8787/2019 proposto da: REFINITIV ITALY spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Provenzali, Roberto Ferrario e Paolo Di Candilo e domiciliataelettivamente in Roma, via Ulpiano 47; -ricorrente- contro Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Annecchino ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché Fulvio Finizio, rappresentato e difeso dall’Avv.

Luca Perone ed elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 7; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano n. 1779/2018 del 29 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 ottobre 2016 il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella (da ora il Fondo) ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 1354/2016 che, respinte le eccezioni preliminari proposte da Thomson Reuters di nullità del ricorso e di carenza di interesse ad agire, aveva ritenuto che l’art. 10, comma 3, del Regolamentodel Fondo non escludesse la possibilità di iscrizione di coloro che, pur non essendo giornalisti, fossero soggetti all’applicazione del CCNL di categoria, riconoscendo il diritto di Fulvio Finizio a tale iscrizione dal 1° aprile 1981, con condanna della Thomson Reuters Italia s.p.a. a versare i contributi nei limiti della prescrizione.

Nel fare ciò, ha dichiarato nulla la domanda di risarcimento del danno formulata contro la Thomson Reuters Italia spa e inammissibile la riconvenzionale del Fondo. Il Fondo e la Thomson Reuters Italia s.p.a. hanno proposto separati appelli. La Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1779/2018, li ha rigettati entrambi. La Refinitiv Italy s.p.a. (già Thomson Reuters Italia s . p . a . ) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Fondo ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Fulvio Finizioha depositato procura speciale. Le parti hanno tutte depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con il primo motivo la società ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2116 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado nella parte ove aveva dichiarato la nullità della domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. proposta dal lavoratore, nonostante essa società avesse chiesto l’accertamento della nullità del ricorso e non di una singola domanda. Contesta la sentenza impugnata altresì perché non avrebbe valutato la sua domanda di nullità del ricorso.

La censura è inammissibile. Innanzitutto, si osserva che la domanda proposta ai sensi dell’art. 2116 c.c. era stata articolata contro la Thomson Reuters Italia s.p.a.e non da quest’ultima società la quale, quindi, non ha interesse a dolersi, in questa sede, dell’esito dell’appello. Peraltro, il giudice ha sempre il potere di accertare d’ufficio la nullità (o, meglio, l’inammissibilità) di una domanda. In ogni caso, la richiesta di nullità di un intero ricorso comprende quella di nullità della singola domanda. 2)Con il secondo motivo la società ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c., atteso che il lavoratore intimato avrebbe omesso di dimostrare la titolarità di pensione presso l’INPS e un’anzianità contributiva di 10 anni.

In particolare, la sussistenza di tali requisiti sarebbe stata contestata e mai menzionata e provata dall’interessato. La censura è inammissibile, in quanto parte ricorrente principale non riporta il contenuto né degli atti con i quali avrebbe contestato le circostanze menzionate né delle difese di controparte. Inoltre, si evidenzia che la Corte d’appello di Milano ha fondato la sua decisione su altra ratio decidendi, non specificamente criticata. 3)Con il terzo motivo la società ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364 e 1367 c.c., in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nell’interpretare il contratto, del comportamento complessivo delle parti .

In particolare, né il Fondo né il lavoratore si sarebbero attivati negli anni per riscuotere la contribuzione asseritamente dovuta e il Fondo stesso avrebbe escluso la possibilità di iscrizione dell’intimato. Inoltre, non avrebbe potuto contrattare con il suo dipendente la concessione di una previdenza privata e non vi sarebbe stato alcun obbligo di versamento a suo carico né nello Statuto né nel Regolamento.La Corte d’appello di Milano avrebbe anche errato nel non dare prevalenza allo Statuto rispetto al Regolamento del Fondo. Il motivo è infondato.

A prescindere dal fatto che parte ricorrente principale si limita a proporre a questa Suprema Corte una lettura degli atti di causa alternativa rispetto a quella del giudice del merito,il che non è consentito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, con riferimento all’art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani “FiorenzoCasella” - secondo cui sono iscritti al fondo gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria -l’interpretazione, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme interpretative e per vizi di motivazione, al paridi qualsiasi contratto collettivo di diritto comune.

Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto esclusi dall’iscrizione i lavoratori non addetti allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ma ad attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie, senza considerare adeguatamente che il comma 1 dell ’ art. 10 citato includeva nella normativa regolamentare tutti i dipendenti ai quali fosse stato applicato il contratto di categoria, a prescindere dall’attività concretamente esercitata(Cass. n. 20663 del 2007). Ad analogo esito, confermativo dell’interpretazione del Regolamento e dello Statuto in questione della corte territoriale, questa S.C.

è giunta anche con le sentenze di questa Sezionen. 7067 del 9 maggio 2012, e n. 1149 del 17 gennaio 2013, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. Soprattutto, si osserva come una condotta inerte del debitore non possa assumere, nel nostro ordinamento, una valenza diversa dal consentire il decorso del termine di prescrizione di un diritto. Allo stesso modo, l’eventuale rifiuto del Fondo non avrebbe potuto tradursi in un pregiudizio per il lavoratore.

4) Con il quarto motivola società ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c.in quanto la C orte territoriale non avrebbe tenuto conto che il Fondo avrebbe rifiutato di assumere l’obbligo oggetto di causa, respingendo le richieste di iscrizione del lavoratore. La censura è inammissibile, atteso che la sentenza contestata ha espressamente accertato (pagina 12) l’assenza di un tale rifiuto. 5)Con il quinto motivo la società ricorrente principale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la sua qualificazione quale agenzia di stampa.

La censura è inammissibile, innanzitutto, in quanto sussiste, nella specie, un’ipotesi di c.d. doppia conforme. Peraltro, si rileva che laCorte territoriale, nel ritenere applicabile, nella parte qui rilevante, il contratto collettivo in esame, ha implicitamente esaminato la problematica, escludendone la decisività. 6)Con il primo motivo di ricorso incidentale il Fondo contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 269, 418 e 420 c.p.c., atteso che la C orte territoriale avrebbeerrato nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda riconvenzionale, relativa alle richieste di accertare l’obbligo della Reuters a provvedere all’iscrizione propria e del lavoratore al medesimo Fondoe il diritto del Fondo al pagamento dei contributi dovuti per tale ragione.

Con il secondo motivo il Fondo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 339 c.p.c., in quanto la C orte territoriale avrebb e preteso che il provvedimento di inammissibilità del primo giudice avrebbe dovuto essere impugnato con regolamento di competenza e non con appello. La censura è inammissibile. In primo luogo, si osserva il difetto di interesse della parte ricorrente incidentale, in quanto la società ricorrente principale era già stata condannata ad iscrivere il lavoratore al Fondo e a corrispondere i relativi contributi in ragione dell’accoglimento del ricorso del dipendentein primo grado.

Q uesta parte della decisione è ormai passata in giudicato e nel presente ricorso non vi è alcun riferimento al modo in cui una pronuncia favorevole al Fondo dovrebbe correlarsi a quella concernente il lavoratore. Inoltre, si evidenzia che, anche aderendo alla tesi del Fondo, per la quale la domanda proposta da un convenuto verso altro convenuto è una riconvenzionale, il ricorso incidentale non potrebbe essere accolto. In effetti, ritiene questo Collegio di aderire alla ricostruzione, maggioritaria in giurisprudenza, secondo la qualeil convenuto può proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda riconvenzionale trasversale).

Tale indirizzo, affermato già da Cass. n. 9del 1969 e da Cass. n. 894 del 1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848del 1980 e da Cass. n. 577 del 1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei “principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale”) e, poi,da Cass. n. 12558 del 1999 e da Cass. n. 6846del 2017, che hanno precisato che tale domanda “va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest’ultima”, nonché da Cass. n. 25415 del 2017, Cass. n. 6846 del 2017 e Cass. n. 9441 del 2022, per la quale “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza previsto dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c”.

Si tratta di un approccio da considerare preferibile rispetto a quello, minoritario,rappresentato, di recente, da Cass., n. 12662 del 2021 , per il quale “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art.269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito”.

In effetti, esigenze di concentrazione del giudizio e di celerità dello stesso, inducono a preferire l’indirizzo prevalente, anche perché il diritto di difesa del destinatario della nuova domanda non è leso, ma è garantito, nel rito del lavoro, dal meccanismo dell’art. 418 c.p.c. Peraltro, la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione un’ulteriore ratio decidendi. Infatti, ha affermato che il fondo avrebbe dovuto, comunque, proporre, contro la decisione di primo grado,concernente la riconvenzionale, un regolamento di competenza.

Il Fondo nega tale natura a questa pronuncia. Non ha, però, riportato il contenuto della sentenza di primo grado, almeno nella parte essenziale, così precludendo al Collegio ogni valutazione sull’interpretazione di detta sentenza da parte della Corte d’appello di Milano. Inoltre, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9126 del 1990)“Nel rito del lavoro, la sentenza con cui il giudice - nell’accogliere la domanda principale del ricorrente - dichiari l’inammissibilità della domanda riconvenzionale(in ragione del fatto che il rapporto dedotto a fondamento di quest’ultima non rientri tra quelli indicati nell’art. 409 c.p.c. come riservati allacompetenza per materia del pretore del lavoro bensì spetti al giudice competente per valore), attiene unicamente allacompetenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della domandariconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima; consegue che il resistente soccombente non può far valere con l’appellola sua doglianza attinente alla mancata cognizione della domanda riconvenzionale, ma deve proporreregolamento necessario di competenza (art.42 c.p.c.), tenuto anche conto che, riguardando la decisione di primo grado unicamente la domanda principale, non può neppure trovare applicazione la deroga dell’art. 43 c.p.c.(che consente la proposizione dell’appello ordinario in alternativa alregolamento di competenza in caso di sentenza che abbia statuito anche nelmerito)”.

7) Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale è dichiarato inammissibile, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Ai sensi dell’art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani FiorenzoCasella, sono iscritti al fondo gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un’agenzia di stampa e che il dipendente sia o non sia addetto allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie”;

“Nel rito del lavoro, la domanda che il resistente intenda formulare nei confronti di altroresistente va qualificata come riconvenzionale (c.d. trasversale) e può essere proposta negli stessi termini e limiti di quest’ultima, senza che trovi applicazione l’art. 420, comma 9, c.p.c.”; “Nel rito del lavoro, la sentenza con cui il giudice -nell’accogliere la domanda principale del ricorrente - dichiari l’inammissibilità della domanda riconvenzionaleper ragioni di competenza, attiene unicamente alla competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della domandariconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima; consegue che il resistente soccombente non può fare valere con l’appellola sua doglianza attinente alla mancata cognizione della domanda riconvenzionale, ma deve proporre, sul punto, regolamento necessario di competenza”.

Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza fra parte ricorrente principale e il Fondo, mentre nessuna statuizione deve esservi sul punto quanto al dipendente, non avendo egli sostanzialmente svolto difese. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente principale e del Fondo , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale ; compensa le spese fra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale;dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente principale e di quella ricorrente incidentale ,