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Ordinanza — n. 28953/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought to re-evaluate facts rather than interpret law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the ten-year prescription period for debt recovery. The INPS argued the lower court erred in interpreting collective bargaining agreements, but the Court found the territorial judgment's interpretation was plausible and consistent with the agreement's text. Consequently, the appeal was rejected because it effectively requested a re-evaluation of facts, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 111 Cost. 7: A cassation appeal based on alleged violations of interpretative rules is inadmissible if it merely proposes a different interpretation of the contract without demonstrating the lower court's deviation from established canons.

Parole chiave

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cassation inadmissibility interpretation of contracts re-evaluation of facts prescription period collective bargaining agreements third degree of merit INPS debt recovery sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 111, comma 7, Cost.
in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111, comma 7, Cost. letto alla luce dell’art.
Art. 38 CCNL 2006/2009
Art. 39 CCNL 2006/2009
Art. 2033 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2944 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 1914/2016
Cass. n. 10554/2010
Cass. n. 10554/2010 e Cass.
Cass. n. 25728/2013
10554/2010 e Cass. n. 25728/2013).
Cass. n. 23982/2022
Cass. n. 5016/2014
23982/2022, Cass. n. 5016/2014, Cass.
Cass. n. 25861/2013
5016/2014, Cass. n. 25861/2013, Cass24539/2009).
Cass. n. 24539/2009
Cass. n. 18721/2018
Cass. n. 8758/2017
18721/2018 e Cass. n. 8758/2017).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 223-2025 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO, MASSIMO BOCCIA NERI; -ricorrente - contro SIMONATO ELISA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO VALETTINI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 416/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/07/2024 R.G.N. 639/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.223/2025 Cron. Rep. Ud16/10/2025 FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 1^ luglio 2024, la Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione resa dal Tribunale di Padova e accoglieva la domanda proposta da Elisa Simonato nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della restituzione forzosa disposta dall’Istituto a carico dell’istante, a partire dal mese di marzo 2019, relativamente all’importo versato in eccedenza a titolo di assegno ad personam percepito dall’istante in ragione del superiore trattamento retributivo goduto presso l’ente di provenienza all’atto del passaggio all’INPS per non aver l’Istituto stesso dato corso al totale assorbimento del medesimo assegno a seguito degli incrementi stipendiali riconosciuti ottenuti quale dipendente INPS per effetto del rinnovo del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, risultando il relativo credito prescritto. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere decorso al marzo 2019, allorché l’Istituto avviava il recupero dell’indebito il termine decennale di prescrizione per essere la sospensione della procedura di recupero di cui all’accordo sindacale dell’ottobre 2007 limitata ad un anno e, pertanto, all’ottobre 2008, allorché, in difetto di altra intesa rilevante ai fini della sospensione della prescrizione questa tornava a decorrere e veniva a compiersi nell’ottobre del 2018 per doversi riconoscere valore interruttivo alla sola richiesta di pagamento avanzata nel marzo 2019, non potendo interpretarsi il silenzio dell’istante a fronte della prosecuzione del pagamento dell’assegno nei mesi successivi all’accordo di sospensione della procedura di recupero scaduto nell’ottobre 2008, ovvero dal novembre 2008 al febbraio 2009, come acquiescenza dell’istante ad una ulteriore sospensione della procedura medesima. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, assistito da memoria, cui resiste, con controricorso, la Simonato.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., anche con riferimento al verbale d’intesa 11.10.2007 INPS/OO.SS. nonché 38 e 39 CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018 e 2033, 2935, 2944 e 2946 c.c. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111, comma 7, Cost. letto alla luce dell’art. 6 CEDU, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente dato rilievo assorbente al contenuto dell’accordo sindacale dell’ottobre 20007 quando lo stesso, come dimostrato dalle buste paga dei mesi dal novembre 2008 al febbraio 2009, doveva riguardarsi come espressiva di un’intesa di fatto volta ad autorizzare, con riferimento alla definizione in sede negoziale del riassorbimento dell’assegno, la proroga della sospensione della procedura relativa impeditiva del decorso della prescrizione. - Il motivo si rivela inammissibile alla luce dei rilievi già espressi da questa Corte (cfr.

Cass. n. 3636/2023, n. 9828/2024) e qui richiamati, avendo la Corte territoriale partitamente vagliato ciascuna delle circostanze di cui l’Istituto ricorrente si duole con il ricorso. - Né vale invocare un’interpretazione sistematica dell’accordo sindacale 11.10.2007 al fine di intendere il termine di un anno, ivi previsto, come termine mobile procrastinabile ad libitumfino al momento dell’intesa sindacale nazionale (poi sfumata con il CCNL 20.6.2018) sul tema della mobilità inter-enti. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in esse espressa, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice del merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c., alla coerenza e logicitàdella motivazione: censura nella specie neppure proposta , avendo l’INPS, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale), dovendo, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 e ss. c.c.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale (cfr.

Cass. S.U. 1914/2016); pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr.

Cass. n. 10554/2010 e Cass. n. 25728/2013). - Si è, infine, ulteriormente precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice del merito a un contratto non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che ha proposto quella poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (cfr.

Cass, n. 23982/2022, Cass. n. 5016/2014, Cass. n. 25861/2013, Cass24539/2009). - L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale è nella specie sicuramente aderente al dato letterale e pienamente coerente con la ratio dell’accordo sindacale che voleva consentire, entro lo spatium deliberandiannuale, di pervenire ad un accordo sul riassorbimento, la cui mancata sottoscrizione avrebbe consentito l’azione di recupero, poi inspiegabilmente dilatatasi nei tempi per autonomo opinamento dell’INPS; quest’ultimo, poi, non può neppure sollecitare in sede di legittimità una valutazione del comportamento concludente teuto dalle parti, perché la critica, così, articolata, impinge chiaramente nel merito. - In definitiva, nel complesso, parte ricorrente rivolge critiche le quali postulano una rivalutazione dei fatti di causa, così come accertati nel giudizio di merito, imponendosi così la conferma del costante orientamento di questa Corte che reputa “… inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18721/2018 e Cass. n. 8758/2017). - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev