Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28949/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations and failure to contest opposing claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28949/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual allegations regarding superior duties performed. The lower court ruled that without detailed descriptions of daily activities, the collegium could not verify the habituality or qualitative nature of the work claimed. The Court found the appeal unconnected to the ratio decidendi, noting that the opposing party had explicitly contested the nature of the duties rather than remaining silent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 103 c.p.c.; Art. 208 R.D. 267/1942: An appeal is inadmissible if it does not specifically allege the facts necessary for the judgment's review, as the principle of non-objection only applies when specific factual assertions are made by the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specific factual allegations principle of non-objection public employment classification burden of proof in labor disputes quadro delle qualifiche perizia medica insufficiente accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 208 R.D. 267/1942
Gli originari ricorrenti avevano proposto domanda di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 della legge n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002
art. 115 cod. proc. civ
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ., error in procedendo, travisamento della prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3 aprile 2025, n. 8900
Cass. 5 agosto 2019, n. 20915
Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680
Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490
Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

in data 13.12.2024, N.R.G. 13352/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO –MANSIONI SUPERIORI FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (E.S.A.C.R.I.), proposta da Luca Damiano unitamente ad altri lavoratori, per l’esclusione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive per il mancato inquadramento nell’Area B, posizione economica B2, compenso incentivante, indennità di responsabilità esterna, a fronte dello svolgimento di mansioni superiori di autista soccorritore svolte dal 20.2.2009 al 1° maggio 2014. Gli originari ricorrenti avevano proposto domanda di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 della legge n. 267/1942 ed il Commissario Liquidatore con comunicazioni del 15.1.2019 aveva trasmesso le “Schede creditore” da cui risultava il rigetto delle loro richieste per mancanza della certificazione datoriale.

2. Il Tribunale, disposta la separazione delle cause e concesso alle parti termine per memorie difensive e di replica, ha ritenuto tempestiva l’opposizione ed ha ritenuto che sia disciplinata unicamente dall’art. 209 L.F. Ha, pertanto , escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 ed ha considerato superflua la motivazione del provvedimento di esclusione, evidenzianto che l’inesistenza di tale obbligo non violail diritto alla difesa del creditore.

3. Ha poi rilevato che le mansioni concretamente svolte dal Damiano non erano state indicate nella domanda formulata dal medesimo ai sensi dell’art. 208 del r.d. n. 267/1942 né in sede di opposizione. Ha evidenziato che il Damiano si era limitato ad affermare di avere svolto mansioni riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL 2006-2009 quale autista soccorritore delle ambulanze del Servizio di Emergenza 118”, senza descrivere le attività svolte.

4. A fronte di tale difetto di allegazione, ha ritenuto preclusa al Collegio l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, stante l’impossibilità di accertare in fatto le mansioni concretamente svolte dal Damiano, in termini di abitualità e prevalenza sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, e di raffrontare tali dati con la contrattazione tempo per tempo applicabile.

5. Ha aggiunto che il Damiano non aveva fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori; ha escluso che nella memoria della parte opposta fosse ravvisabile una mancata contestazione dello svolgimento di mansioni superiori, avendola difesa erariale evidenziato la mancata descrizione delle attività quotidianamente svolte e la mancata enucleazione di fatti storici su cui i testi potessero essere chiamati a rispondere.

6. Avverso tale provvedimento Luca Damiano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

7. L’Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana in liquidazione ha resistito RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., error in procedendo, travisamento della prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che nella memoria di costituzione della controparte del 3.1.2020 E.S.A.C.R.I. non aveva contestato lo svolgimento dell’attività di autista - soccorritore da parte del Damiano ed aveva specificamente indicato le concrete attività svolte dal medesimo nell’ambito di dette mansioni.

Precisa che si era limitata a contestare la sussumibilità di tali mansioni in una qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza. Sostiene che il Tribunale era vincolato dalla disposizione contenuta nell’art.115 cod. proc. civ. a ritenere accertate le mansioni in concreto svolte dal Damiano e che la prova testimoniale era superflua. Critica la sentenza impugnata per avere escluso la possibilità di effettuare il giudizio trifasico e per avere ritenuto il fatto non provato.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che il Damiano avesse assolto in tal modo l’onere di allegazione. Torna a sostenere che avrebbero dovuto essere ritenuti provati, in quanto non erano stati oggetto di contestazione, lo svolgimento, da parte del Damiano, di mansioni di autista soccorritore e le specifiche attività svolte dal medesimo. Sostiene che lo svolgimento di mansioni di autista soccorritore da parte del Gamba costituisce un fatto storico riportato nella memoria E.S.A.C.R.I.

3. Le censure sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che il mancato assolvimento dell’onere di allegazione abbia precluso il giudizio trifasico ed ha escluso che nella memoria difensiva E.S.A.C.R.I., che aveva evidenziato la mancata enucleazione di fatti storici, fosse ravvisabile la mancata contestazione. 3.1 Le censure, nel prospettare la mancata contestazione dello svolgimento dell’attività di autista-soccorritore da parte del Damiano, non assolvono agli oneri imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono il ricorso di primo grado, evidentemente necessario sia per stabilire se – al contrario di quanto affermato dal Tribunale – esso conteneva la descrizione puntuale delle mansioni svolte, sia per discorrere di mancata contestazione di tali allegazioni.

Infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. 3 aprile 2025, n. 8900). Oltre a ciò, è vero che nella memoria di costituzione di E.S.A.C.R.I. si fa riferimento alle attività del ricorrente come svolte «in qualità di autista soccorritore», ma è evidente dalle altre parti della stessa memoria riportate nel ricorso per cassazione che in realtà vi era piena contestazione della pretesa avversaria, svolta argomentando sulla natura puramente tecnica delle mansioni dispiegate in quella veste, afronte di una figura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, necessiterebbe invece di prestazioni riportabili all’ambito socio-sanitario, come precisato in dettaglio da Cass. 5 agosto 2019, n. 20915.

Il che è poi nel complesso quanto affermato dal Tribunale, allorquando ha richiamato le difese “giuridiche” di E . S . A . C . R . I . sulla figura dell’autista soccorritore, nonché i rilievi ripetutamente svolti sempre da E.S.A.C.R.I. in ordine alla mancata allegazione di fatti storici e delle attività svolte quotidianamente e che fossero riconducibili alle effettive mansioni per le quali erano rivendicate le differenze retributive. In tal modo il ricorso finisce dunque per non confrontarsi con la ratio decidendi quale esplicitata dal provvedimento impugnato, così manifestandosi anche da questo punto di vista come inammissibile, ancor prima che infondato; ciò senza contare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680;

Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso