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Ordinanza — n. 28942/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows damages claim for lost promotion chance, ordering remand to re-evaluate probability against all candidates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28942/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal, quashing the lower court's decision regarding the fifth ground of appeal. The appellant argued for damages based on a lost promotion opportunity, while the lower court had incorrectly limited the comparison to only two candidates. The Court ruled that the lower court failed to assess the concrete probability of the appellant obtaining the position relative to all other eligible candidates, violating established principles for 'loss of chance' claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 comma 1 d.lgs. 165/2001; Art. 1175, 1375 c.c.; The court must evaluate a loss of chance claim by comparing the applicant's probability of success against all other candidates, requiring a high probability threshold for damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
loss of chance damages public employment selection probability assessment standard comparative evaluation candidates remand to appellate court causal link uncertainty administrative management act

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001
11353; Cass. 19 febbraio 2009, n.
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360 n.
art. 97 Cost
(e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate(Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6485/2021
97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate(Cass. n. 6485/2021).
Cass. n. 13024/2022
Cass. n. 14082/2017
13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.
Cass. 14 aprile 2017, n. 8758
34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Cass. n. 25442/2024
Cass. n. 25442/2024e la giurisprudenza ivi richiamata).
Cass. 9 maggio 2018, n. 11165
Cass. 12 maggio 2017, n. 11906
Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass.
Cass. 30 settembre 2016, n. 19604
11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11353
Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass.
Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052
11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v.
Cass. 1° marzo 2016, n. 4014
Cass. S.U., 11 gennaio 2008, n. 576

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Testo completo

tegra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19,comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate(Cass. n. 6485/2021). I motivi sono dunque infondati perché svolgono considerazioni che non possono valere per gli atti privatistici di gestione del rapporto di impiego.

9. Il quarto motivo è inammissibile. L’omesso esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).

Inoltre la censura propone una diversa lettura dell’atto di conferimento dell’incarico, sollecitando un giudizio di merito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte:

Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

10. Il quinto motivo è fondato. Questa Corte ha recentemente ribadito che a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (v.

Cass. n. 25442/2024e la giurisprudenza ivi richiamata). Si è dunque rammentato che r ispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance , la giurisprudenza di questa Corte è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chancein reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604;

Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione è stata ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance, essendoin definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. n. 6485/2021, v.

Cass. n. 25442/2024,parla di “significativa probabilità”) . La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detti principi, in quanto ha limitato la comparazione a quella fra l’appellante ed il dirigente nominato e non ha verificato le concrete probabilità del Di Felice di ottenere l’incarico in relazione ai titoli di tutti gli altri soggetti in concreto valutabili, secondo quanto dedotto dalle parti. 11.In conclusione va accolto il quinto motivo, mentre vanno disattese le altre censure; la sentenza impugnata va dunque cassata relativamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo,disattesi gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello d