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Ordinanza — n. 28939/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employees' claim that job assignment priority must follow the order of job start-up list.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Second Instance Court's dismissal of a public employment dispute involving three applicants against the Sicilian Motorway Consortium. The applicants argued they were wrongly assigned to distant work locations because the Consortium failed to respect the priority order established in their job start-up list, which accounted for their specific titles of preference. The Court ruled that the priority granted in the job start-up list automatically confers priority in the choice of work location, mandating the Consortium to adhere to the established order.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 3, l. n. 56/1987; Art. 28, comma 1, D.P.R. 487/1994; Art. 97 Cost.: The priority accorded in the job start-up list, formed considering titles of preference, entails an analogous priority in the choice of work location, binding the employer to respect the established order.

Parole chiave

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public employment job start-up list work location assignment priority of preference graduatoria integrata public service contracts administrative order assegnazione dei posteggi auto

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 3, l. n. 56/1987
Occorre premettere che i rapporti di lavoro instaurati dalConsorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della l.
Art. 28, comma 1, D.P.R. 487/1994
Art. 97 Cost.
d.lgs. n. 165 del 2001
531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001( Cass.
d.P.R. 487/1994
- Va altresì ricordato che ai sensi dell’art.28, comma 1, del d.P.R. 487/1994 le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
art. 115 c.p
Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27600 del 2024
165 del 2001( Cass. n. 27600 del 2024 n.
Cass. n. 3558 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22121-2021 proposto da: FRANCHETTI RICCARDO, FEDERICO FRANCESCA, ALLEGRA ERSILIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO; -ricorrente - contro CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFU'; -controricorrente – avverso la sentenza n. 473/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 550/2018; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.22121/2021 Cron. Rep. Ud16/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da Riccardo Franchetti, Ersilio Allegra e Francesca Federico nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane avente ad oggetto l’accertamento del diritto degli istanti, assunti dal predetto Consorzio all’esito della procedura di cui all’avviso pubblicato in data 25 giugno 1999 per la copertura di posti di agente tecnico esattore, all’assegnazione della sede rispettiva di Roccalumera, Taormina e Giardini Naxos ed il risarcimento del danno per l’assegnazione a sedi di lavoro diverse distanti dalle proprie residenze e ciò sul presupposto dell’essere stati avviati al lavoro tramite uffici di collocamento ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. n. 56/1987 nell’ambito del contingente di 55 agenti tecnici esattori, in aggiunta ad un primo contingente di 74, per il quale l’Assessorato Regionale al Lavoro, alla Previdenza Sociale, alla Formazione e all’Immigrazione con determinazione n. 2436 del 28.12.2001, a seguito della richiesta di avviamento a selezione avanzata dal Consorzio, aveva disposto che la formazione della graduatoria sarebbe dovuta avvenire applicando le riserve secondo criteri di priorità, di essere riservisti ai sensi dell’art. 8, l. n. 223/1991 (liste di mobilità), ma di essere stati, al momento dell’assegnazione della sede di lavoro, postergati rispetto ai c.d. ordinari, non titolari di riserva, alterando l’ordine di graduatoria predisposto dalla Commissione Regionale per l’Impiego giusta deliberazione n. 2436/2001 dell’Assessorato Regionale. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’azionato diritto alla scelta della sede non previsto dalla delibera n. 2436/2001 dell’Assessorato Regionale relativa soltanto all’ordine di avviamento definito in relazione al titolo di preferenza posseduto, né altrimenti desumibile anche in considerazione della non obbligatorietà della contestualità degli avviamenti, destinati a tener conto dell’inserimento nella graduatoria unica integrata regionale, prodotta solo parzialmente, del precedente contingente di 74 agenti tecnici esattori e, comunque, apparentemente effettuati nel rispetto delle riserve. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

RAGIONI DELLA DECISIONE - 1. Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata senza tener conto di quanto allegato e provato disattendendo in particolare quanto risultava non contestato dal Consorzio con la memoria di costituzione in primo grado circa l’aver il medesimo dato corso agli avviamenti senza rispettare l’ordine di precedenza derivante dalle riserve di cui i ricorrenti erano titolari, avendoli pretermessi in favore degli ordinari, non titolari di riserva, o di riservisti collocati in posizione deteriore, così pregiudicando la possibilità, insita nella priorità prevista per l’avviamento di optare per le sedi più vicine alle proprie residenze. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata acquisizione e valutazione delle allegazioni e degli elementi di prova offerti in atti, che, ove non ritenuti comprovati per la mancata contestazione da parte del Consorzio, avrebbe dovuto accertare ammettendo i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, l. n. 56/1987, 8, l. n. 223/1991, 15, l. n. 264/1949, 28, d.P.R.-n. 487/1994 e 97 Cost., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento per cui alla preferenza nell’avviamento spettante in relazione alla titolarità di una riserva non consegua il riconoscimento di una priorità nella scelta della sede di servizio, ciò derivando dall’obbligo, alle amministrazioni imposto dalla legge e dagli stessi principi costituzionali, di rispetto dell’ordine di graduatoria ai fini dell’accesso all’impiego. - 1.1.

Occorre premettere che i rapporti di lavoro instaurati dalConsorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001( Cass. n. 27600 del 2024 n. 3558 del 202 1). - Va altresì ricordato che ai sensi dell’art.28, comma 1, del d.P.R. 487/1994 le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Ciò conferma la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria. - Il principio del rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi, ex art. 97 Cost., va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non puòcomportare la possibilità di optare per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili. - 1.2. In ragione di quanto esposto, i l primo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento, dovendo riconoscersi che la priorità accordata nell’avviamento al lavoro,per essere la graduatoria formata tenendo conto dei titoli di preferenza, comporta analoga priorità nella scelta della sede di lavoro. - Nel senso del riconoscimento dei titoli di preferenza nell’accesso al lavoro si era determinato l’Assessorato Regionale con la delibera n. 2436/2001, così vincolando il Consorzio per le Autostrade Siciliane al rispetto dell’ordine di graduatoria così formato, e risulta provato, anche sulla base del principio di non contestazione, il mancato rispetto per l’attribuzione della sede di lavoro da parte del Consorzio dell’ordine di avviamento al lavoro risultante dalla graduatoria formata tenendo conto, sulla base dei criteri fissati dall’Assessorato Regionale, dei vari titoli di preferenza, non potendo i ricorrenti esercitare la conseguente facoltà di optare per le sedi di lavoro disponibili secondo la propria collocazione in graduatoria. - 1.3.

Il primo ed il terzo motivo vanno dunque accolti, con assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà in conformità, verificando se il rispetto dell’ordine di avviamento avrebbe consentito l’adibizione dei ricorrenti alla sede di lavoro rispettivamente rivendicata e disponendo, altresì, in ordine all’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le sp