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Ordinanza — n. 28921/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim that annual DGSA tasks constitute fixed-term contracts under EU non-discrimination rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28921/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Silvana Reginella's appeal against the dismissal of her claim for seniority and pay differences based on annual Director of General Services (DGSA) assignments. Reginella argued these tasks constituted fixed-term contracts triggering non-discrimination protections, while the Ministry contended they were merely temporary assignments for permanent staff. The court ruled that the tasks do not create a fixed-term relationship and that the pay differential is legally justified by the specific remuneration mechanism for senior roles.

Regesto Legislator

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Art. 4 Accordo Quadro Direttiva 1999/70/CE; Art. 118 disp. att. c.p.c.: Annual assignment of superior functions to permanent administrative assistants does not constitute a fixed-term contract, and the resulting pay differential is not discriminatory.

Parole chiave

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fixed-term contract classification non-discrimination clause application public administration seniority remuneration differential justification annual assignment of duties posizioni amministrative del funzionario anzianità di servizio personale a contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Art. 118 disp. att. c.p.c.
26849/2025, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvioex art. 118 disp.
Art. 1, commi 44 e 45 l. n. 228/2012
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
Art. 52, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
art. 118 disp. att. c.p
26849/2025, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvioex art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 26849/2025
- Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 26849/2025, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvioex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9592-2023 proposto da: REGINELLA SILVANA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO; -intimato – avverso la sentenza n. 663/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 270/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 16 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Ivrea e rigettava la domanda proposta da Silvana Reginella nei confronti del Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.9592/2023 Cron.

Rep. Ud14/10/2025 Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto il preteso diritto dell’istante, assistente amministrativo di ruolo a tempo indeterminato, al riconoscimento, in relazione alle mansioni svolte per molteplici anni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), riconducibili all’area D, dell’anzianità di servizio effettivamente maturata sulla base di detti incarichi annuali e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive, riconoscimento negato dall’Amministrazione in violazione, a detta della ricorrente, dell’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul rapporto a tempo determinato. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’infondatezza della pretesa sul presupposto che il principio di non discriminazione non sarebbe applicabile nel caso di specie, non potendo gli incarichi di DGSA assegnati annualmente all’istante essere considerati contratti a tempo determinato, trattandosi di meri incarichi di assegnazione a mansioni dirigenziali remunerati a norma di legge dal solo differenziale tra la retribuzione percepita quale assistente amministrativo e la retribuzione iniziale di DGSA (art. 1, commi 44 e 45 l. n. 228/2012) indipendentemente dal numero degli stessi. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Reginella affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Ministero, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna. - La ricorrente ha presentato memoria .

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul rapporto a tempo determinato in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del medesimo Accordo Quadro nonché degli artt. 56, comma 5 e 59 del CCNL per il comparto Scuola 29.11.2007 e dell’art. 11 bis, del medesimo CCNL rinnovato nel 2010, imputa alla Corte territoriale l’erroneità, alla luce degli invocati parametri normativi, del diniego della qualificazione in termini di contratti a tempo determinato degli incarichi di DGSA annualmente assegnati. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul rapporto a tempo determinato in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del medesimo Accordo Quadro nonché degli artt. 56, comma 5 e 59 del CCNL per il comparto Scuola 29.11.2007 e dell’art. 11 bis, del medesimo CCNL rinnovato nel 2010 in relazione agli artt. 50 (rectius52), comma 2 e 4 d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale sotto il diverso profilo della spettanza al lavoratore incaricato a tempo determinato dello svolgimento di mansioni superiori del medesimo trattamento economico corrisposto al lavoratore a tempo indeterminato investito delle medesime mansioni, non ammettendo la previsione dell’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 che la differenziazione derivi dall’esclusione di uno specifico trattamento retributivo (dato nella specie dalla remunerazione connessa all’anzianità di servizio nelle mansioni oggetto dell’incarico), traducendosi ciò in una chiara discriminazione non ammessa dalle norme invocate. - A fronte dell’ipotesi della persistenza di dubbi interpretativi a riguardo la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea circa la riconducibilità della fattispecie nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. - Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 26849/2025, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvioex art. 118 disp. att. c.p.c. - Basterà in questa sede ribadire che infondatamente la ricorrente fa leva sulla pretesa discriminazione,alla stregua della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, tra l’assistente amministrativo che svolge funzioni di DGSA e il DGSA di ruolo che progredisce nell’anzianità retributiva, atteso che gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le funzioni superiori di DGSA non sono lavoratori a termine destinatari delle tutele apprestate dal legislatore nazionale e comunitario per tale tipologia di lavoratori precari, ma sono dipendenti pubblici a tempo indeterminato che percepiscono una retribuzione commisurata all’effettiva anzianità di servizio oltre ad un’indennità di mansioni superiori calcolata secondo il meccanismo di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012 costituzionalmente legittimo. - Va esclusa, quindi, la necessità di una nuova rimessione alla Corte costituzionale e delrichiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, tanto più che nella specie la questione controversa attiene non all’interpretazione della direttiva bensì alla qualificazione, secondo il diritto interno, dell’incarico di svolgimento di funzioni diverse rispetto a quelle attribuite al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. - Il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero, pur intimato, svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso nor