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Sentenza — n. 28904/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal from probationary teaching role due to failed performance evaluations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28904/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the appeal filed by Paola Ciotta against the appellate court's decision to dismiss her from a probationary teaching position. The lower court ruled that the employer's decision to terminate her contract was discretionary rather than disciplinary, placing the burden of proving discrimination or inadequacy on the employee, which she failed to meet. The court upheld this reasoning, noting that the employer provided sufficient justification based on consistent negative evaluations and specific professional deficiencies, while rejecting the claim that the appeal was inadmissible due to procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 115 ss. della legge n. 107/2015; D.M. n. 850/2015: When an employer dismisses an employee during the probationary period based on negative performance evaluations, the decision is considered discretionary and not subject to substantive review, requiring the employee to prove discrimination or inadequacy.

Parole chiave

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probationary period dismissal discretionary vs disciplinary performance evaluation review burden of proof employee public service termination valutazione disciplinare sindacato dei funzionari discriminazione politica

Disposizioni normative citate

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Art. 13, quinto comma, del D.M. n. 850/2015
Ha escluso la perentorietà del termine previsto dall’art. 13, quinto comma, del D.M.
Art. 14, comma 3, del D.M. n. 850/2015
850/2015 e dagli Ispettori incaricati di effettuare gli accertamenti tecnici previsti dall’art. 14, comma 3, del D.M. n. 850/2015.
Art. 115 ss. della legge n. 107/2015
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
art. 1375 cod. civ
107/2015 e dell’art. 1375 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente affermatoche dal mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art.
art. 253 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22014/2018
per tutte Cass. n. 22014/2018).
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4294/2025 proposto da: -ricorrente- contro -controricorrente – avverso la sentenza n. 425/2024 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata in data 22.08.2024, N.R.G. 54/2024; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato MICHELE SURACE per delega avvocato PASQUALE ANTONIO MARIA GALATI. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva accertato l’illegittimità del provvedimento con cui era stato stabilito il mancato superamento dell’anno di formazione e di prova da parte di Paola Ciotta ed aveva condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a consentire alla medesima la ripetizione dell’anno di prova e a risarcirle il danno, in misura pari alle retribuzioni medio tempore perdute, fino alla riammissione in servizio.

Paola Ciotta, assunta in ruolo in data 1.9.2020, nell’anno scolastico 2020/2021 aveva prestato servizioquale docente di diritto ed economia a tempo indeterminato presso l’istituto secondario di secondo grado “Levi-Ponti” di Mirano; il periodo di prova al quale era stata sottoposta nel predetto anno, ai sensi degli artt. 115 ss. della legge n. 107/2015 era stato valutato negativamente all’unanimità dal Comitato di Valutazione previsto dal D.M. n. 850/2015 e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. Nel successivo anno scolastico 2021/2022 la Ciotta aveva ripetuto l’anno di prova presso il medesimo istituto; anche il secondo periodo di prova era stato valutato negativamente all’unanimità dal Comitato di Valutazione previsto dal D.M. n. 850/2015 e dagli Ispettori incaricati di effettuare gli accertamenti tecnici previsti dall’art. 14, comma 3, del D.M. n. 850/2015.

La Ciotta era stata dunque dispensa ta dal servizio con d.d. 30.8.2022 n. 1468/2022.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la dispensa dal servizio per esito negativo della prova abbia carattere discrezionale, e non disciplinare, e ne ha escluso la sindacabilità nel merito; ha pertanto evidenziato che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova,quanto ai principi generali, non si discosta da quello dell’impiego privato, con la conseguenza che è onere del dipendente dimostrare l’inadeguatezza della prova o il carattere discriminatorio o ritorsivo del recesso, onere non assolto nella fattispecie.

3. Ha escluso la perentorietà del termine previsto dall’art. 13, quinto comma, del D.M. n. 850/2015 ed ha ri tenuto che il comitato di Valutazione potesse validamente deliberare anche in composizione ridotta; ha comunque evidenziato che dagli eventuali vizi del procedimento all’esito del quale il Comitato di valutazione rende il suo parere (obbligatorio ma non vincolante) non deriva l’illegittimità del recessodel datore di lavoro nel corso del periodo di prova.

4. Il giudice di appello haanalizzato le risultanze processuali ed ha osservato che tutta la documentazione prodotta orientava verso un giudizio di inadeguatezza della Ciotta allo svolgimento della funzione docente.

5. Avverso tale sentenza Paola Ciottaha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. 6.Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso.

7. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 117 e 118 della legge n. 107/2015, dell’art. 13, secondo comma, del D.M. n. 850/2015, dell’art. 11, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall’art. 1, comma 129, della legge n. 107/2015 e dell’art. 1375 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente affermatoche dal mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 13 comma 2 D.M. 850/15 non poteva derivare un vizio procedurale, tale da determinare l’illegittimità dell’atto finale adottato.

Deduce che il D.M. n. 850/2015 rientra nel novero delle fonti del diritto in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 117 e 118 della legge n. 107/2015, le quali hanno demandato la disciplina della procedura per la valutazione del docente nell’anno di prova ad un atto normativo di carattere secondario. Sostieneche il Comitato di Valutazione è un organo collegiale perfetto che delibera con la partecipazione necessaria di tutti i componenti; evidenzia che il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 13, comma 2, del D.M. n. 850/2015 verificatosi in relazione ad uno dei componenti ha leso le sostanziali prerogative della ricorrente ed hainficiato la correttezza del processo decisionale.

Lamenta il mancato differimento del colloquio finale della docente in prova, ai fini del rispetto del termine minimo di cinque giorni, quale spatium deliberandi, la cui violazione comporta l’illegittimità e l’inefficacia del provvedimento finale.

2. Il motivo è in fondato , avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto che dall’eventuale violazione degli adempimenti formali del D.M. n. 850/2015, peraltro esclusa,non potesse derivare come conseguenza automatica l’illegittimità del provvedimento di dispensa. Questa Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 118, della legge n. 107/2015 non ha conferito al Ministro competente la legittimazione alla produzione di norme giuridiche secondarie sulle modalità di espletamento della prova, ma ha inteso attribuire all’amministrazione centrale un potere di direttiva, che limita l’autonomia delle singole amministrazioni scolastiche, al fine di garantire la necessaria uniformità in una materia che, da un lato, rientra fra quelle rimaste riservate al Ministero ai sensi dell’art. 15, lett.

b) del d.P.R. n. 275/1999, e dall’altro, quanto ai tempi ed ai modi dell’esperimento e della formazione, coinvolge direttamente i singoli dirigenti scolastici. Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro «quando la legge espressamente conferisca tale potere»ed in tal caso il decreto deve recare la denominazione «regolamento», deve essere adottato previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti ed infine deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si è dunque rilevato che tali condizioni non ricorrono nella fattispecie (il d.m. non reca la dizione “regolamento”, non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), sicché, esclusa la natura normativa, del decreto non può essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e valgono i medesimi principi affermati in relazione alla violazione delle circolari e delle direttive che, come si è detto, non contengono norme di diritto e sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negoziali o amministrativi con la conseguenza che la loro interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 18723/2016;

Cass. n. 8296/2006; Cass. n. 4942/2004 e Cass. n. 1114/2002).

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 421, 437, 244 e 253 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2 e 24 Cost. e degli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ, nonché per violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; motivazione apparente. Addebita alla sentenza impugnata di avere stabilito l’inammissibilità della prova testimoniale in modo atomistico, senza una valutazione collegata alle altre risultanze istruttorie, ed in particolare alla documentazione prodotta dalla Ciotta.

Sostiene che la specificità e la rilevanza dei capitoli di prova testimoniale, ai fini della dimostrazione dell’intento discriminatorio e del positivo superamento dell’anno di prova, avrebbe dovuto essere condotta non solo alla stregua della formulazione letterale, ma in relazione agli atti di causa e alle deduzioni delle parti, oltre che della facoltà del giudice prevista dall’art. 253 cod. proc. civ. Lamenta l’apparenza della motivazione relativa all’inammissibilità dei capitoli di prova. Aggiunge che la contrarietà della prova testimoniale a documenti non rientra tra i limiti previsti dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. per l’ammissibilità della prova testimoniale.

4. Il motivo è inammissibile. La censura, nel lamentare il mancato apprezzamentodegli atti di causa, delle deduzioni delle parti e delle risultanze istruttorie ai fini dell’ammissione della prova testimonialeda parte della Corte territoriale e nel denunciare l’a pp arenza della motivazione in ordine alla mancata ammissione dei capitoli della prova testimoniale articolata dalla Ciotta,non coglie il decisum. La Corte territorialeha infatti dato specifica contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale, ritenendo dirimente la convergenza delle relazioni delle due diverse Tutor, dei due diversi ispettori scolastici e del Comitato di Valutazione e ha dato atto delle specifiche ragioni poste a fondamento della valutazione di inidoneità.

Ha rilevato il mancato rispetto , da parte della Ciotta, delle scadenze assegnate dalla Tutor e previste dal Patto per lo sviluppo professionale sottoscritto con la Dirigente scolastica per l’a.s. 2021/2022,nonché il mancato miglioramento delle competenze professionali in relazione a quanto rilevato nel primo anno scolastico. Ha in particolare evidenziato che erano complessivamente rimaste delle criticità, anche gravi, nell’esercizio delle competenze professionali nell’ambito culturale, relazionale, didattico, metodologico, valutativo e legate ai doveri d’ufficio, alcune delle quali , già riscontrate nel corso del primo anno scolastico, erano rimaste immutate nel secondo, in relazione alla valutazione degli studenti, ai ritardi nella registrazione nel registro di classe, ai tempi medi di valutazione orale troppo ristretti (2 minuti), alla mancata partecipazione al piano di formazione “la gestione di una classe difficile”, nonché carenze nelle competenze disciplinari, specialmente nell’ambito dell’economia e del linguaggio tecnico.

A fronte di tali statuizioni, il motivosostiene apoditticament e che i capitoli di prova avrebbero consentito alla Ciotta di dimostrare la natura discriminatoria del recesso e il positivo superamento dell’anno di prova,senza tuttavia argomentare sulla decisività dei medesimi capitoli ; la censura non deduce infatti l’insussistenza delle ragioni poste a fondamento della valutazione di inidoneità né prospetta elementi volti ad infirmare le circostanze ritenute dirimenti dalla sentenza impugnata.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso delle spese vive a favore di un’Amministrazione dello Stato deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (v. per tutte Cass. n. 22014/2018).

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavo