Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; court declares case extinguished per civil procedure articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit before the hearing. Although the lower courts had previously ruled on the nullity of fixed-term contracts and the existence of an indefinite-term relationship, the plaintiff voluntarily abandoned the request. The court declared the case closed and ordered mutual compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A formal withdrawal of a cassation appeal before the hearing extinguishes the proceedings unilaterally without requiring the opposing party's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4252/2022 proposto da: -ricorrente- contro -controricorrente – nonché contro INPS, in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 435/2021 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata in data 3.08.2021, N.R.G. 195/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso perl’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1.AndreaCocco ha adito il Tribunale di Torino deducendo di avere lavorato per la Fondazione Teatro Regio di Torino in qualità di professore d’orchestra con inquadramento nel IV livello del CCNL personale artistico enti lirico-sinfonici, in forza di ventidue contratti atempo determinato conclusi tra il 2015 e il 2018, ed ha lamentato che tali contratti erano stati conclusi in assenza di effettive esigenze provvisorie; ha chiesto, pertanto , l’accertamento della nullità del termine apposto a detti contratti, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 13.10.2015, nonché la condanna della Fondazione al risarcimento del danno.
2. Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle domande proposte, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto n. 911 stipulato in data 25.9.2018; ha dichiarato che detto contratto si era trasformato in contratto a tempo indeterminato ed ha ordinato alla Fondazione Teatro Regio di Torino il pagamento, in favore di Andrea Cocco, di un’indennità parametrata a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo, con compensazione delle spese di lite.
3. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’appello principale proposto avverso tale sentenza dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, ha respinto le domande originariamente proposte da Andrea Cocco ed ha altresì rigettatol’appello incidentale proposto da Andrea Cocco avverso la medesima sentenza.
3. Avverso tale sentenza Andrea Cocco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi.
4. La Fondazione Teatro Regio di Torino ha resistito con controricorso.
5. L’INPS si è costituito con mandato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.
2. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) è stata sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, ed è stata comunicata dalla cancelleriaai controricorrenti.
3. La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte.
4. Va,pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.).
5. Le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la Fondazione Teatro Regio di Torino vannointegralmente compensate, in ragione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. S.U.nn. 5542/2023 e Cass. n. 5556/2023).
6. Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva.
7. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazionee compensa le spese del giudizio di legittimitàtra il ricorrente e la Fondazione Teatro Regio di Torino. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1°ottobre 2025. Consigliere estensore Presidente Maria Lavini