Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling conciliation payments are non-taxable settlement amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible regarding the taxability of a settlement payment. The INPS argued that the sum should be subject to social contributions, while the Bank contended it was a non-retributive compensation for waiving a dismissal appeal. The Court upheld the lower court's finding that the payment was a negotiable act of novation exempt from contributions under specific labor law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.Lgs. n. 314/1997; Art. 12 comma 4 lett. b) L. n. 153/1969: The Court establishes that payments made in settlement agreements are exempt from social contributions if they constitute a compensatory or novative act rather than a retributive emolumentum, and such factual assessments fall within the exclusive competence of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23075/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA unitamente agli avvocati MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE -ricorrente- contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.
SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVERIO FABRIZIO, ZUMBO PASQUALE, FLORIO SALVATORE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 90/2022 pubblicata il 23/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con il Banco di Desio e della Brianza s.p.a.
2. La controversia ha per oggetto l’assoggettamento a contribuzione della somma di euro 139.012,08 lordi corrisposta dal Banco a Francesco Magnini in forza del verbale di conciliazione in sede giudiziale, per mezzo del quale le parti avevano bonariamente composto la lite tra loro insorta a seguito della impugnativa del licenziamento intimato al Magnini dalla Banca Popolare di Spoleto.
3. Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposto dal Banco.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivoe illustrato da memoria, al quale il Banco resiste con controricorso.
5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. n.314/1997, che ha novellato l’art.12 della legge n.153/1969 e dell’art.1 del d.l. n.338/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989.
2. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere assoggettabili a contribuzione delle somme in astratto dovute al lavoratore, seppure in concreto non erogate per essere medio temporeintervenuta una conciliazione con il datore di lavoro.
3. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha ritenuto che la somma oggetto di causa costituisse «il corrispettivo della rinuncia del Magnini all’impugnazione del licenziamento, non già un emolumento retributivo», e dunque fosse esente dalla contribuzione giusta l’art.12 comma 4 lettera b) della legge n.153/1969, che esclude dalla base imponibile del reddito da lavoro dipendente « le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso».
4. Il giudice di appelloè pervenuto a quest a conclusione alla luce di una attenta interpretazione delle clausole della conciliazione intercorsa tra le parti, ritenuta atto negoziale e di carattere novativo, e sul punto si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale: «l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass.n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n.11756 del 2006; da ultimo, conf.
Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza diuna motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n.21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass.n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n.17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd.
“minimum costituzionale”; inoltre, per risalente insegnamento, sia ladenuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice dimerito - non potendo le censure risolversi, incontrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:
Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003;Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000)» (Cass. 03/07/2024 n.18214).
5. Nellasentenza impugnata si è dato ampio conto del procedimento attraverso il quale si è giuntial risultato interpretativo in questa sede censurato. Al tempo stesso le censure sollevate dalla parte ricorrente sono del tutto generiche, limitandosi a ribadire la natura retributiva e non risarcitoria delle somme corrisposte al Magnini, senza però sollevare alcuna specifica censura al ragionamento interpretativo della Corte di appellosussumibile ex artt.1361 e segg. cod. civ.
6. Il ricorso è pertanto inammissibile.
7. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 0 00,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par