Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing Dani Barbarella, had not exercised this right despite the court's notification under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the complete compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 7877-2025, proposto da DANI BARBARELLA, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato MAURIZIO SIMONI, con domicilio eletto, in ROMA, VICOLO DELL’ORO, 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COEN ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 26 del 2025 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 28 febbraio 2025, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che possono essere integralmente compensate, tenendo conto del profilo, Numero registro generale 7877/2025 Numero sezionale 947/2025 Numero di raccolta generale 28774/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 - 2 - valorizzato anche nella sentenza d’appello, del recente consolidarsi degli orientamenti sulla disciplina applicabile;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio. Roma, 30 ottobre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 7877/2025 Numero sezionale 947/2025 Numero di raccolta generale 28774/2025 Data pubblicazione 31/10/2025