Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address specific court reasoning on tachograph data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by SE.GI TRASPORTI S.R.L. against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding tachograph data and omitted a decisive fact, but the court found these grievances did not match the specific reasoning used by the appellate court. The decision was based on the finding that the appellant failed to address the court's reliance on witness testimony and the specific ratio decidendi, rendering the complaints inadmissible under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 116, comma 1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the complaint does not correspond to the ratio decidendi of the judgment or if it targets a factual evaluation rather than a fact itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8947/2022 R.G. proposto da SE.GI TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORRI GIORGIO -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 600/2021 pubblicata il 11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con la società SE.GI TRASPORTI SRL.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della debenza dei contributi pretesi dall’I.N.P.S. per lo svolgimento, da parte di tre autisti alle dipendenze della società, di un numero ore in misura maggiore rispetto a quelle registrate nel libro unico del lavoro.
3. Il Tribunale di Arezzo accoglieva il ricorso proposto dalla società.
4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda di accertamento negativo già proposto dalla società.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la società SE.GI TRASPORTI SRL, con ricorso affidato a due motivi, ai quali resiste I.N.P.S. con controricorso.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2712 cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ..
2. La ricorrente deduce che in giudizio non aveva mai formulato alcun rilievo con riferimento alla conformità delle registrazioni risultanti dai dischi cronotachigrafici ai tempi effettivi di guida dei lavoratori, ma aveva invece contestato in modo specifico tale corrispondenza, rivendicata dall’ente previdenziale, tra i tempi di guida registrati nei cronotachigrafi e i tempi di lavoro prestati dai dipendenti interessati dall’ispezione.
3. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte territoriale per un verso ha ritenuto generico tanto il disconoscimento ex art.2712 cod. civ., quando la contestazione dell’efficacia probatoria dei dischi cronotachigrafi ex art.115 cod. proc. civ., e sul punto la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione delle disposizioni in esame, senza però confrontarsi con la specifica ratio della corte territoriale.
4. Per altro verso la corte territoriale non ha fondato il suo giudizio solo sul mancato disconoscimento e sulla mancata contestazione di cui al paragrafo precedente, ma ha ritenuto provato lo svolgimento della prestazione lavorativa in misura maggiore rispetto a quella registrata nel LUL anche sulla base delle dichiarazioni rese dei testimoni interrogati in corso di causa, puntualmente valutati in parte motiva. Nessuna censura è stata svolta con riferimento a questa ratioconcorrente e anche per questo deve essere dichiarata l’inammissibilità del motivo.
5. Con il secondo motivo (rubricato ex art.360 comma primo n. 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto della discussione tra le parti, con riferimento alla «contestata corrispondenza tra i tempi di guida risultanti dai dischi cronotachigrafi e i tempi di lavoro prestato».
6. Il motivo è inammissibile sia perché ha per oggetto una valutazione (nella specie: una corrispondenza) e non un fatto della natura, sia perché la corte territoriale ha esaminato in modo puntuale il «fatto» che la ricorrente assume obliato, ritenendo provata la corrispondenza tra i tempi di lavoro riportati nel cronotachigrafo e i tempi di lavoro effettivi. Il motivo si risolve nel sindacato sul ragionamento probatorio del giudice di merito, inammissibile in questa sede perché contenuto nei termini stabiliti dall’art.116 comma primo cod. proc. civ.
7. P.Q.M 8. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo