Italian Supreme Court dismisses appeal regarding social security contributions during agreed unpaid leave periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the cooperative's appeal against the INPS regarding social security contributions during agreed unpaid leave. The court held that contributions are due for such periods unless justified by law or collective agreement, following established precedent. Consequently, the lower court's ruling requiring contributions was upheld, and the appellant was ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 d.l. n. 338/1989; Art. 2094 cod. civ.: Social security contributions remain due during periods of agreed unpaid leave absent specific legal or contractual justification, overriding unilateral employer suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3457/2022 R.G. proposto da GRUPPO IL GIGLIO SERVIZI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO N.18, presso lo studio dell’avvocato ZELA MARINA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITALI DANILO -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA -controricorrente- nonchè contro S.C.C.I.
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 950/2021 pubblicata il 29/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano ha solo in parte accolto il gravame proposto da Gruppo il Giglio Servizi soc. coop. nella controversia con I.N.P.S. e S.C.C.I. SPA.
2. La controversia, per la materia ancora viva in cassazione, ha per oggetto la pretesa fatta valere dall’istituto previdenziale con riferimento all’assoggettamento al c.d. minimale contributivo anche per i periodi di mancato svolgimento della prestazione lavorativa imputabili a «permesso non retribuito».
3. Il Tribunale di Milano rigettava in parte qua la domanda della cooperativa.
4. La corte territoriale, pur riformando in parte la sentenza appellata, ha confermato sul punto le statuizioni del giudice di prime cure.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la cooperativa, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale resiste I.N.P.S. con controricorso.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1 del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell’art.2094 cod. civ.
2. Sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere dovuta la contribuzione anche nel caso di sospensione concordata della prestazione, non essendo dovuta alcuna contribuzione nel caso di assenza di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, fatti salvi i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto.
3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, con riferimento alla questione controversa «la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o disospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordotra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro(Cass.15120/19 che, sulla scorta di quanto affermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principio di Cass.24109/18; da ultimo v. Cass.4676/21) » (Cass. 21/03/2023 n. 8106 e precedenti conformi).
4. Nel caso in esame la corte territoriale ha applicato i principi di diritto di Cass.21/05/2019 n. 13650, richiamata espressamente in parte motiva, principi confermati da tutte le pronunce successive.
5. Non sussiste alcun ragionevole motivo per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato e per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
6. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico