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Decreto — n. 28710/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal and orders appellant to pay court costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 28710/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, Giulia Giatti, had previously withdrawn her request for a ruling after the court proposed a settlement agreement. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs of one thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 391 del codice di procedura civile: When a party fails to request a decision within the prescribed time following a settlement proposal, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished, with costs borne by the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement proposal extinction of judgment litigation costs civil procedure code time limit court costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
63 del 2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 22 febbraio 2025 (RGN 87/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
63 del 2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 22 febbraio 2025 (RGN 87/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 5618-2025, proposto da GIATTI GIULIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato MARCO POLITA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPILINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente TECNOFFICE S.R.L. intimata Avverso la sentenza n. 63 del 2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 22 febbraio 2025 (RGN 87/2024), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che, in base ai principi generali, devono esser poste a carico della ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo a favore della parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processualesvolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti