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Decreto — n. 28707/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by plaintiff after proposal of settlement was ignored.

Numero d'incarto Decreto — n. 28707/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within forty days of receiving the proposal for settlement. The material facts show that the plaintiff, TeDESCO ANGELO ROSARIO, initiated proceedings against INAIL regarding a work injury claim, but the court noted the plaintiff's silence on the settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed time after a proposal of settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural withdrawal settlement proposal extinction of judgment litigation costs civil procedure code default withdrawal INAIL liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1218 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 7 ottobre 2024 (RGN 137/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
1218 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 7 ottobre 2024 (RGN 137/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 7257-2025, proposto da TEDESCO ANGELO ROSARIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato VINCENZO PAPPOLLA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA, RENATA TOMBA, ed elettivamente domiciliato presso l’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 controricorrente Avverso la sentenza n. 1218 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 7 ottobre 2024 (RGN 137/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che, in base ai principi generali, devono esser poste a carico del ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo a favore della parte -2 - controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti.