Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Interisano Angela, had filed an appeal against a lower court judgment regarding social security benefits but remained silent after the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the proceedings without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28662/2022 R.G. proposto da: INTERISANO ANGELA, elettivamente domiciliato in ROSSANO VIA MICHELANGELO, 55, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO MARCO (NCCMRC80S22B774R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.733/2022 depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 28662/2022 Numero sezionale 944/2025 Numero di raccolta generale 28704/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/10/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 28662/2022 Numero sezionale 944/2025 Numero di raccolta generale 28704/2025 Data pubblicazione 30/10/2025