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Decreto — n. 28684/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28684/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 5095-2025, proposto da LAURORA DONATELLA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata ESTER FERRARI MORANDI, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3084 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 24 settembre 2024 (RG 693/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 28684/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3084 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 24 settembre 2024 (RG 693/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ art. 152 disp. att. cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 - 2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione di esenzione (art. 152 disp.

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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 5095-2025, proposto da LAURORA DONATELLA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata ESTER FERRARI MORANDI, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, è elettivamente domiciliata ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 3084 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 24 settembre 2024 (RG 693/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; Numero registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 - 2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione di esenzione (art. 152 disp. att. cod. proc. civ.) versata in atti e già vagliata nella sua ritualità nella sentenza impugnata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili. Roma, 30 ottobre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 5095/2025 Numero sezionale 941/2025 Numero di raccolta generale 28684/2025 Data pubblicazione 30/10/2025