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Ordinanza — n. 28661/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where legal uncertainty constitutes valid grounds for full litigation cost compensation under Art. 92 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28661/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Giuseppa Erario against a Taranto Tribunal ruling granting her full litigation cost compensation. Erario argued the Tribunal failed to prove 'grave and exceptional reasons' for the compensation, while INPS contended the reasoning was legally sound. The court dismissed the appeal because legal uncertainty regarding the case's subject matter at the time of filing is explicitly recognized as a valid ground for cost compensation under Article 92 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Legal uncertainty existing at the time of filing constitutes a valid 'grave and exceptional reason' justifying full compensation of litigation costs under Article 92 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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litigation cost compensation grave exceptional reasons legal uncertainty Code of Civil Procedure Cassation appeal full cost reimbursement procedural justification spese per malattia prese in carico

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2 c.p.c.
CONSIDERATO che 1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, nonché degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Nondimeno, questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass.
d.m. n. 127/04
1 e 6, comma 1, d.m. n. 127/04, la violazione e falsa applicazione del d.m.
d.m. n. 55/14
127/04, la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/14, artt.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4 e 5 e relative tabelle, in relazione all’art. 360, co.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Nulla spese sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
art. 92 c.p
Nondimeno, questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
Nulla spese sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3397 del 2024
Cass. n. 14036 del 2024
Cass. n. 1950 del 2022
Cass. n. 6901 del 2025
92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. n. 6901 del 2025) ed è proprio questo il caso di specie.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13528-2024 proposto da: ERARIO GIUSEPPA, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO SAMMARCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2024 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 27/02/2024 R.G.N. 5229/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.13528/2024 Cron. Rep. Ud.25/09/2025 RILEVATO che 1. Con sentenza in data 27 febbraio 2024, il Tribunale di Taranto, nel dichiarare la sussistenza in favore di Giuseppa Erario del requisito sanitario per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l’invalidità in misura del 100%, ha integralmente compensato le spese di lite.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Giuseppa Erario, affidandolo a un motivoal quale resiste l’INPS con controricorso. CONSIDERATO che 1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 1 e 6, comma 1, d.m. n. 127/04, la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/14, artt. 4 e 5 e relative tabelle, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché l’omessa pronuncia su un capo decisivo ed omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al regolamento delle spese di lite. 1.1.Deduce, in particolare, parte ricorrente l’inidoneità delle motivazioni addotte dal Tribunale ad integrare gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni quale presupposto per la compensazione delle spese di lite.

2. Va preliminarmente rilevato che è da ritenersi inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024). 2.1.

Quanto al merito della censura, giova rilevare come questa Corte abbia affermato che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare lacompensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (n.14036 del 2024). 2.2. Non v’è dubbio d’altro canto, che, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazioneex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionaleè subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (1950 del 2022). 2.3.

Nondimeno, questa Corte ha incluso tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. n. 6901 del 2025) ed è proprio questo il caso di specie.

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

4. Nulla spese sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte respinge il ricorso. Nulla spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, s