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Ordinanza — n. 28637/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that CIGS offset requires actual payment, not just authorization request, to avoid statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28637/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision regarding a social security offset dispute between INPS and Beko Italy. The lower court had incorrectly held that submitting an authorization request for the offset prevented the statute of limitations from running. The court clarified that the offset operates automatically as an improper compensation, meaning only the actual payment of the contribution difference triggers the six-month deadline. Consequently, the company's failure to pay the balance within six months of the decree's date resulted in the loss of the right to offset.

Regesto Legislator

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Art. 7, co. 3 d.lgs. n. 148/2015; The statute of limitations for social security offsets runs from the date of actual payment, not the request for authorization, as the offset operates automatically as improper compensation.

Parole chiave

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CIGS offset improper compensation statute of limitations social security contributions advance salary payments INPS reimbursement automatic offset lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 7, co. 2 d.lgs. n. 148/2015
Art. 7, co. 3 d.lgs. n. 148/2015
Art. 18, co. 1 d.lgs. n. 241/1997

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 189-2025 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrente - contro BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L.(già WHIRLPOOL EMEA S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE VALLESI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 215/2024 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/06/2024 R.G.N. 183/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto CIGS conguaglio decadenza R.G.N.189/2025 Cron. Rep. Ud25/09/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la pretesa dell’Inps sottostante ad un avviso di addebito emesso nei confronti di Whirpool Emea s.r.l., ora Beko Italy Manifacturing s.r.l., e avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che quest’ultima non aveva corrisposto in quanto conguagliati con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS. Riteneva la Corte che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente: l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’Inps nei termini dell’art.7 d.lgs. n.148/15, richiesta poi accolta dall’Istituto.

Non rilevava invece la data di effettivo conguaglio, essendo quest’ultimo il momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano andare a scapito del richiedente. La decadenza era impedita dalla richiesta di conguaglio, costituente il primo atto del procedimento amministrativo. Avverso la pronuncia l’Inps ricorre per un motivo. Whirpool Emea s.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 d.lgs. n.148/15, il quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio in sé, integrando esso una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica. Il motivo è fondato. Dispone l’art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l’importo dell’integrazione salariale –sia ordinaria che straordinaria –viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.” Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio.

Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale. Secondo il terzo comma dell’art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.” La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita dalla richiesta di conguaglio presentata all’Inps.

L’Istituto replica che, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio. Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass.34274/24), che l’art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla “richiesta di rimborso” oppure al “conguaglio”; secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio; l’istituto del conguaglio non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento delle reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria; il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenzialeva infatti ricondotto alla compensazione impropria (v.

Cass.14711/07); trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso, né di autorizzazione dell’Inps; esso opera per effetto e alla data del pagamento all’Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali. Tali principi vanno qui riaffermati , non contenendo la memoria della contro ricorrente argomenti idonei a superare l’orientamento adottato da questa Corte sul punto.

Deve a questo punto ricapitolarsi la cronologia in fatto pacifica tra le parti: la CIGS fu concessa dal3.8.2014 al 2.2.2015 ; il decreto ministeriale di concessione della CIGS è del 21.5.2015; la società presentò domanda di autorizzazione al conguaglio tra retribuzioni anticipate a titolo di CIGS e contributi previdenziali, in data 16.6.2015; l’Inps concesse autorizzazione al conguaglio in data 23.2.2016; in data 1.5.2016, la società versò l’importo dovuto a titolo di contributi dovuti all’esito del conguaglio. Il termine ultimo del semestre (dies ad quem) era dunque il 21.11.2015decorrente dal 21.5.2015 (data del decreto di concessione), e il periodo di paga in cui scadeva tale termine semestrale era quello di novembre.

I contributi furono pagati l’1.5.2016 oltre il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di novembre, ai sensi dell’art.18, co.1 d.lgs. n.241/97. Si è dunque avverata la decadenza dal conguaglio invocata dall’Inps. La sentenza va così cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione originaria avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps. Lespese dell’intero processo sono compensate, attesa la sopravvenienza della pronuncia n.34274/24 su cui si fonda l’odierna decisione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidend