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Ordinanza — n. 28628/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Inps pension interest delay due to lack of proof for voluntary contribution request date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28628/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the Inps delayed examining a voluntary contribution request, but the lower court found no proof of this delay because the request document was never produced. The court rejected the appeal as generic and noted that the contributory extract only showed the contribution start date, not the request date, thus failing to demonstrate the Inps' tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for the lower court's decision and merely proposes a different evaluation of evidence without challenging the omission of decisive facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted facts pension interest delay voluntary contribution burden of proof generic appeal litigation costs durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, o
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7470-2023 proposto da: FEDERICO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO D'ISANTO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 11229/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 35261/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Responsabilità Inps R.G.N.7470/2023 Cron. Rep. Ud25/09/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di Federico Antonio avente ad oggetto il pagamento di interessi spettanti per il ritardo da parte dell’Inps nella liquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità. Il ritardo corrispondeva a una richiesta di contribuzione volontaria che, secondo il pensionato, l’Inps aveva esaminato con colpevole ritardo. Riteneva il Tribunale non provato il ritardo dell’Inps, non essendo stata prodotta la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.

Avverso la sentenza, Federico Antonio ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso, Federico Antonio deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ovvero la mancata considerazione del ritardo dell’Inps nell’esaminare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, presentata in uno alla domanda di pensione. Con il secondo motivo di ricorso, Federico Antonio deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ovvero la mancata considerazione dell’estratto contributivo, che indicava la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili. Il Tribunale non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo. Ha infatti reputato che non fosse stato dimostrato il ritardo dell’Inps nell’esame della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi in quanto la data della domanda non risultava agli atti. Il pensionato non aveva infatti prodotto in giudizio la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Il Tribunale ha anche aggiunto che non poteva farsi riferimento –come invece sostiene il primo motivo – alla data della domanda di pensione, sia perché questa non necessariamente surrogava la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non essendo vincolante il contenuto della Circolare Inps in materia, sia perché nemmeno era stata prodotta la domanda di pensione.

Su tali assunti, il primo motivo di ricorso non propone alcuna specifica censura, mostrandosi generico e dunque inammissibile. Il Tribunale ha altresì aggiunto che nessun documento prodotto agli atti dal pensionato indicasse la data della domanda di autorizzazione all’Inps. Non sussiste perciò alcun omesso esame di fatto decisivo, poiché – diversamente da quanto deduce il secondo motivo – l’estratto contributivo è stato considerato, e però ritenuto irrilevante ai fini probatori della data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Nella sostanza, il motivo, lungi dal dedurre l’omissione di un fatto decisivo, propone una diversa valutazione del significato probatorio del documento considerato in sentenza. Peraltro, come emerge dallo stesso motivo laddove riporta per stralcio il contenuto dell’estratto contributivo, rettamente il Tribunale ha escluso che fosse dimostrata la data della domanda, poiché l’estratto indica non tale data, ma la data di decorrenza della contribuzione volontaria. E – come afferma la sentenza impugnata – altro è il termine di decorrenza della contribuzione volontaria e quindi della prestazione previdenziale, altro è il termine entro cui tale prestazione deve essere corrisposta, equindi l’eventuale ritardo dell’Inps una volta che sia stata presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, o