Italian Supreme Court allows appeal against second-instance cost allocation violating civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Maurizio Maccioni's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding litigation costs. Maccioni argued that the appellate court improperly ordered full cost compensation despite having fully accepted his claim for joint liability against INPS in the first instance. The court ruled that the lower court's reasoning was illogical and violated civil procedure statutes, as no statutory grounds existed for such cost allocation given the first-instance outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: When a first-instance judgment fully accepts a claim for joint liability, the second-instance court cannot order full cost compensation without explicit, logical statutory grounds, as such allocation constitutes a violation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'B' 3753 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7922-2023 proposto da: MACCIONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA FONTANELLA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; Oggetto R.G.N. 7922/2023 Cron. Rep. Ud. 17/09/2025 Numero registro generale 7922/2023 Numero sezionale 3753/2025 Numero di raccolta generale 28351/2025 Data pubblicazione 25/10/2025 - intimata - avverso la sentenza n. 4144/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2022 R.G.N. 602/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 7922/23 Rilevato che: Con sentenza del giorno 7.11.2022 n. 4144, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto da Maccioni Maurizio avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto a far dichiarare estinti per prescrizione i crediti oggetto della pretesa contributiva. Il tribunale, nell’accogliere la domanda del Maccioni, per quanto ancora d’interesse, disponeva la condanna alle spese di lite a carico del solo concessionario, liquidate nella misura di € 2.250,00, oltre oneri accessori, disponendo implicitamente la compensazione delle spese, tra l’originario opponente e l’Inps.
La Corte d’appello accoglieva il gravame del Tutino, volto a censurare la mancata condanna in solido anche dell’Inps, al pagamento delle spese del primo grado e per quanto ancora d’interesse, disponeva l’integrale compensazione delle spese del secondo grado, per la rilevanza assai modesta del capo di sentenza impugnato, nell’economia generale della lite. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Maccioni Maurizio ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., 118 comma 2 Numero registro generale 7922/2023 Numero sezionale 3753/2025 Numero di raccolta generale 28351/2025 Data pubblicazione 25/10/2025 disp. att. c.p.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio, nonostante l’integrale accoglimento del gravame e pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14036/24, 9977/19). Nella specie, il gravame di Maccioni Maurizio è stato integralmente accolto in punto di condanna in solido anche dell’Inps alle spese di primo grado di giudizio, cosicché non ricorreva alcuna delle ipotesi che giustificava la compensazione delle spese del secondo grado, quantomeno rispetto a quelle paventate dalla Corte del merito, “per la rilevanza assai modesta del capo di sentenza impugnato, nell’economia generale della lite (…) senza che l’appellante abbia lamentato oggettive difficoltà o resistenze del debitore a corrispondere il dovuto”.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il regime della regolamentazione del regime delle spese di lite di secondo grado. P.Q.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Numero registro generale 7922/2023 Numero sezionale 3753/2025 Numero di raccolta generale 28351/2025 Data pubblicazione 25/10/2025 Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.25.
Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Numero registro generale 7922/2023 Numero sezionale 3753/2025 Numero di raccolta generale 28351/2025 Data pubblicazione 25/10/2025 Numero registro generale 7922/2023 Numero sezionale 3753/2025 Numero di raccolta generale 28351/2025 Data pubblicazione 25/10/2025