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Ordinanza — n. 28349/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding partial pension claim, upholding appellate court's expense compensation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28349/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Carmine Alaia's cassation appeal against the Naples Court of Appeal's decision to partially award pension differences and compensate litigation costs. Alaia argued that the appellate court violated procedural laws by ordering full expense compensation without meeting statutory requirements, while Inps resisted the appeal. The court rejected this claim, ruling that the appellate court correctly applied constitutional principles allowing discretionary expense compensation when extraordinary reasons, such as simultaneous debt payment, were present.

Regesto Legislator

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Art. 92 comma 2 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: The court may order full or partial compensation of litigation expenses between parties even without strict statutory prerequisites if grave and extraordinary reasons exist, such as the simultaneous payment of the debt.

Parole chiave

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litigation expense compensation grave extraordinary reasons pension difference claim cassation appeal dismissal discretionary judicial power compensazione della rendita indennità compensativa ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
77 del 2018, con la quale l’elencazione tassativa dell’art. 92 comma 2 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Nonostante la soccombenza, non si fa luogo a liquidazione delle spese, in ragione del ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma primo del DL n.
art. 92 comma 2 c.p
77 del 2018, con la quale l’elencazione tassativa dell’art. 92 comma 2 c.p.c.
art. 152 disp. att. c.p
Nonostante la soccombenza, non si fa luogo a liquidazione delle spese, in ragione del ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32061/22
Cass. n. 18345/24
Cass. n. 18345/24, sulla necessità della presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione).
Corte Costituzionale n. 77/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10328-2022 proposto da: ALAIA CARMINE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA RAFFAELE; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, SEBASTIANO CARUSO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4453/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/10/2021 R.G.N. 3635/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 10328/22 Oggetto R.G.N.10328/2022 Cron. Rep. Ud.17/09/2025 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19.10.2021 n. 4453, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame proposto da Alaia Carmine avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti sulla base di una pregressa decisione passata in giudicato, nel senso che la medesima Corte territoriale aveva condannato l’Inps al pagamento di parte delle somme portate dal decreto, nel resto già versate, oltre interessi legali, con compensazione delle spese del grado.

La Corte compensa va le spese del doppio grado “considerati l’evolversi della vicenda, le ragioni della decisione, la circostanza che il pagamento della prima tranche è avvenuto coevamente al deposito del ricorso di primo grado”. Avverso la sentenza Alaia Carmine ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che:

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”(Cass . n. 32061/22).

Nella specie, anche se il gravame di Alaia Carmine è stato accolto, per la parte del credito che era stato dichiarato prescritto dal giudice di primo grado, tuttavia, la Corte del merito ha ritenuto che ricorressero le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, con la quale l’elencazione tassativa dell’art. 92 comma 2 c.p.c. (v. art. 13 comma primo del DL n. 132/14, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/14) ha subito un parziale temperamento, essendo stato ripristinato il potere discrezionale di compensare, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento contestuale al ricorso di gran parte del debito potesse costituire una grave ed eccezionale ragione, che è un punto motivazionale che sorregge senz’altro il decisume non appare sindacabile, ex se, neppure sul rilievo che l’importo era dovuto in base a risalente sentenza passata in giudicato, dovendosi considerare il tenore della presente controversia (cfr. Cass. n. 18345/24, sulla necessità della presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione).

Nonostante la soccombenza, non si fa luogo a liquidazione delle spese, in ragione del ricorrere dell’ipotesi di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma de