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Ordinanza — n. 28348/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's illogical compensation of second-instance litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28348/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by Tutino Graneri against the Rome Court of Appeal's decision. The appellant argued that the appellate court's order for full compensation of second-instance litigation costs violated the law because the reasoning was illogical and failed to meet statutory requirements. The court agreed, noting that the appellate court's justification regarding the uncertainty of prescription terms was flawed since the relevant Supreme Court precedent had been published over a year before the first instance appeal was filed. Consequently, the contested judgment was quashed and the case remitted to the Rome Court of Appeal for a new examination of the litigation cost regime.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 360 n. 3 c.p.c.: The reasoning for granting full or partial compensation of litigation costs under Art. 92, para. 2, c.p.c. must be logical; if the cited 'grave and exceptional reasons' are erroneous or illogical, the decision constitutes a violation of law subject to cassation.

Parole chiave

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litigation costs compensation illogical reasoning violation of law second instance costs remittal to appellate court restituzione di prestazioni complementari compensazione nel fallimento rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14036/24
92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14036/24, 9977/19).
Cass. n. 9977/19
Cass. sez. un. n. 23397/16
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16654-2022 proposto da: TUTINO GRANERI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA FONTANELLA; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.); -intimata - nonchè contro Oggetto R.G.N.16654/2022 Cron. Rep.

Ud.17/09/2025 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1271/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 2983/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 16654/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.3.2022 n. 1271, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto da Tutino Graneri Massimiliano avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, volto a far dichiarare estinti per prescrizione i crediti oggetto delle cartelle esattoriali impugnate. Il tribunale, nell’accogliere la domanda del Tutino, per quanto ancora d’interesse, disponeva l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità sul termine di prescrizione applicabile dopo la notifica delle cartelle esattoriali.

La Corte d’appello accoglieva il gravame del Tutino, volto a censurare l’errata compensazione delle spese di primo grado, tenendo conto che il mutamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di prescrizione dei crediti contributivi dopo la notifica della cartella (Cass. sez. un. n. 23397/16) era avvenuto oltre un anno prima del deposito del ricorso di primo grado, laddove gli enti appellati avevano continuato ad insistere che il predetto termine non era quinquennale ma decennale. La Corte d’appello, tuttavia, disponeva a sua volta l’integrale compensazione delle spese, ravvisando la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, considerata la materia del contendere che era sottratta a ogni potere dispositivo delle parti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Tutino Graneri Massimiliano ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’Inail ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio, pur non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge che consentono la compensazione delle spese di giudizio.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14036/24, 9977/19). Nella specie, la motivazione della compensazione delle spese d’appello è manifestamente illogica (gravi ed eccezionali ragioni, considerata la materia del contendere, sottratta ad ogni potere dispositivo delle parti, le quali non hanno in alcun modo interloquito al riguardo).

La Corte, infatti, ha accolto la prospettazione dell’appellante che aveva fatto riferimento a un non univoco orientamento della legittimità , ancorch é la sentenza risolutiva emessa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione relativa a l termine di prescrizione fosse stata pubblicata più di un anno prima rispetto al deposito del ricorso. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il regime della regolamentazione del regime delle spese di lite di secondo grado.

P.Q.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Co