Supreme Court allows appeal against appellate court's dismissal of joint liability for litigation costs against INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Court of Appeal's decision rejecting the claimant's request for joint liability in litigation costs. The appellate court had refused the claim because the claimant failed to prove ineffective attempts to collect costs from the solvent debt collection agency and incorrectly applied precedents limiting liability to the tax authority. The Supreme Court ruled that the existence of two liable parties creates an interest in the appeal regardless of solvibility or causal links, allowing the case to be remanded for a fresh examination of joint liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 100 c.p.c.; The existence of multiple liable parties for litigation costs creates a concrete interest in appealing the cost allocation, irrespective of the solvency of the opposing party or the causal attribution of the loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16625-2022 proposto da: SIVIERI PIETRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA FONTANELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.);
Oggetto R.G.N.16625/2022 Cron. Rep. Ud.17/09/2025 -intimata - avverso la sentenza n. 1578/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 2131/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 16625/22 Rilevato che: Con sentenza n.1578/22, la Corte d’appello di Roma, rigettava il gravame proposto da Sivieri Pietro avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione di quest’ultimo avverso una cartella esattoriale relativa a contributi Inps per l’anno 1992, per difetto di notifica della cartella, con conseguente prescrizione dei contributi pretesi e condanna alle spese della sola Ader, mentre nei confronti dell’Inps era stata disposta la compensazione delle spese.
La Corte d’appello ha respinto il gravame del Sivieri , volto a chiedere la condanna, in solido, alle spese di lite, anche nei confronti dell’Inps, perché non ha ravvisato l’esistenza di un effettivo e concreto interesse all’impugnazione, non avendo il ricorrente dedotto e dimostrato di aver richiesto infruttuosamente il pagamento delle spese all’Ader, soggetto di cui non era dubbia la solvibilità, trattandosi di ente pubblico. Inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che il ricorrente aveva mutato le ragioni dell’impugnazione che erano originariamente improntate alla sola violazione dell’art. 92 c.p.c. per difetto dei presupposti della compensazione delle spese nei confronti dell’Inps, avendo il ricorrente, altresì, richiamato Cass. sez. un.n. 7514/22, che però ha statuito che solo l’ente impositore è legittimato passivo, per cui non poteva chiedere nessuna solidarietà nella condanna alle spese di lite, in ragione di quest’ultimo pronunciamento giurisprudenziale.
Avverso tale sentenza, Sivieri Pietro ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Inps non ha spiegato difese scritte. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio nel rapporto processuale tra Sivieri Pietro da una parte e l’Inps dall’altra, in quanto la domanda era stata svolta nei confronti di entrambi gli enti intimati, e la loro condanna alle spese doveva prescindere dall’individuazione della parte che con il proprio comportamento aveva determinato l’esito della lite (quindi, anche se il difetto di notifica era imputabile al solo concessionario).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva ravvisato un effettivo e concreto interesse all’impugnazione, volta a richiedere la condanna in solido anche nei confronti dell’Inps, infatti, non vi era stata esecuzione spontanea da parte dell’Agente della Riscossione, mentre l’Inps era un soggetto più facilmente aggredibile perché più propendo a dare esecuzione spontanea al capo di condanna alle spese.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, in quanto non vi sono ragioni di compensazione secondo la disciplina vigente (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza e altre gravi ed eccezionali ragioni) né può rilevare il ragionamento circa la riconducibilità causale dell’esito della lite ad Ader, essendo entrambi i convenuti soccombenti e rilevando il motivo che determina l’accoglimento della domanda solo nei rapporti interni ( cfr. Cass. n. 3105/17 ) .
Inoltre , la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, cioè all’Inps, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, ed essendo la questione rilevabile in ogni stato e grado(cfr. Cass. sez. un. n. 7514 / 22 ) . D’altra parte, l’interesse si ravvisa già nel fatto di avere due soggetti obbligati al pagamento, senza che possano rilevare le ragioni, implicanti una valutazione di merito, circa la solvibilità delle parti. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il profilo della solidarietà passiva, in riferimento alle spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appell