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Ordinanza — n. 28344/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tardiness and confirms ten-year prescription for solidary contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28344/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the controricurrent's late filing, which violated procedural deadlines. The appellant argued for the illegality of pension deductions, but the court confirmed that the ten-year prescription period applies to such claims rather than the five-year rule for pension arrears. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine to the Court of Accounts.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; Art. 2946 c.c.; Art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and the ten-year prescription period governs claims for solidary contributions on pensions, not the five-year period for pension arrears.

Parole chiave

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tardiness of filing inadmissibility of appeal ten-year prescription solidary contribution pension deductions Court of Accounts fine procedural deadline retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE La Cassa censura la sentenza per tre motivi, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 370 c.p.c.
Va preliminarmente rilevata la tardività (e conseguente inammissibilità) della costituzione di Adino Cisilino ai sensi dell’art. 370 cod.
Art. 2946 c.c.
Art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
1827/1935 e dell’art. 47-bis del d.p.r.
Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE La Cassa censura la sentenza per tre motivi, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Art. 380 bis, ult. co. c.p.c.
art. 370 cod. proc. civ
Va preliminarmente rilevata la tardività (e conseguente inammissibilità) della costituzione di Adino Cisilino ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ.
art. 23 Cost
1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
art. 2946 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4604/2023
Cass. n. 31641/2022
Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31641/2022, n.
Cass. n. 31642/2022
Cass. n. 449/2023
Cass. n. 688/2023
Cass. n. 4263/2023
31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
Cass. n. 4314/2023
Cass. n. 4349/2023
Cass. n. 4362/2023
Cass. n. 6170/2024
Cass. n. 23126/2025
Cass. n. 22154/2025
Cass. n. 24151/2025
Cass. S.U. n. 27195/2023
Cass. S.U. n. 27433/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17777-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA; -ricorrente - contro CISILINO ADINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 28/2024 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/03/2024 R.G.N. 164/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.17777/2024 Cron. Rep. Ud17/09/2025 RILEVATO CHE Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti impugna la sentenza n. 28/2024 della Corte d’appello di Trieste che ha respinto in parte qua il gravame avverso la pronunzia del Tribunale di Udine che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di Adino Cisilino. Propone tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste Adino Cisilino con controricorso. A seguito di richiesta di decisione depositata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE La Cassa censura la sentenza per tre motivi, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I)Violazione dell’art. 2 del d.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013; dell’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; degli artt. 3, 23 e 38 Cost.

II) Violazione dell’art. 1 della legge n. 147/2013; dell’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell’art.1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell’art. 2 del d.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e successive delibere. III) Violazione dell’art.1 della legge n. 147/2013, degli artt.2946 e 2948 cod. civ.; dell’art. 129 del r.d.l n. 1827/1935 e dell’art. 47-bis del d.p.r. n. 639/1970. Va preliminarmente rilevata la tardività (e conseguente inammissibilità) della costituzione di Adino Cisilino ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, posto che, a fronte di ricorso notificato via Pec in data 1 agosto 2024, il controricorso risulta depositato il 27 settembre 2024.

Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per l’intima connessione che li lega, tendendo a dimostrare la legittimità del contributo imposto dalla Cassa ricorrente. Detti motivi risultano manifestamente infondati alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Cassazione n. 603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdottosolo dal legislatore».

Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis , Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024, n. 23126/2025, n. 22154/2025, n. 21895/2025 è consolidato e va confermato. La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

Va nuovamente richiamato l’orientamento di legittimità consolidato sul punto. Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, cod. civ. –così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 –richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè, con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis, Cass. n. 4604/2023).

Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024, n. 23126/2025, n. 22154/2025, n. 24151/2025) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista dell’adunanza camerale non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., ma non si fa luogo a condanna alle spese stante la tardività della costituzione del controricorrente. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendo l’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 27195/2023 e n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare € 2500,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore import