Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28320/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible grounds and double conformity. The court rejected the appeal against the INPS regarding agricultural unemployment benefits. The appeal was declared inadmissible because the grounds were legally inadmissible, violated the principle of double conformity, and sought to re-evaluate facts improperly. The court held that inadmissible grounds preclude the examination of the case, rendering the appeal procedurally void. The decision emphasizes that the principle of res judicata cannot apply to inadmissible or untimely appeals. The ruling confirms that the lower court correctly applied existing case law on family labor collaboration. The court also rejected the claim of external res judicata based on subsequent judgments. The final outcome was the dismissal of the appeal with costs awarded to the state. The case involved three brothers challenging their right to unemployment benefits. The opposing party, INPS, successfully defended the lower court's decision. The court cited multiple precedents on family labor and procedural inadmissibility. The decision reinforces strict adherence to procedural rules in cassation appeals. The keywords are inadmissibility, double conformity, family labor, res judicata, procedural preclusion, INPS, unemployment benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28320/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the INPS inadmissible, dismissing the claim for agricultural unemployment benefits. The appellants argued that the lower court incorrectly applied burden of proof rules and excluded relevant witness testimony, while the INPS maintained the correct application of family labor principles. The court ruled that the appeal grounds were inadmissible due to double conformity and an attempt to re-evaluate facts, which is prohibited in cassation, and that the claim of external res judicata was barred by prior inadmissibility rulings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The appeal is inadmissible if the grounds are legally inadmissible, violate the principle of double conformity, or seek to re-evaluate facts improperly, thereby precluding the application of subsequent res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal double conformity principle family labor collaboration res judicata preclusion procedural preclusion INPS unemployment benefits burden of proof indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
149, nell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.) e il dedotto travisamento, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità 6.
Art. 348 ter c.p.c.
Il motivo è inammissibile sia perché vi osta la presenza di una «doppia conforme» (art. 348 ter, ultimo comma, cod.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11743 del 2015
Cass. n. 11743 del 2015 ed ivi le richiamate Cass.
Cass. n. 620 del 1989
11743 del 2015 ed ivi le richiamate Cass. n. 620 del 1989, n.
Cass. n. 729 del 1993
Cass. n. 3870 del 1999
Cass. n. 8132 del 1999
Cass. n. 7093 del 2000
Cass. n. 4411 del 2002
Cass. n. 17992 del 2010
Cass. ord. 01/04/2025 n.8644
Cass. nr. 23518 del 2018
Questa Corte ha già affermato che «nel giudizio di legittimità è preclusa l'applicabilità, d'ufficio, dello ius superveniens […] ove i motivi di ricorso, che riguardino, anche solo indirettamente, la disciplina sopravvenuta, siano dichiarati inammissibili» (Cass. nr. 23518 del 2018, con richiamo a Cass.
Cass. sez.un. nr. 226 del 2001
Il principio è riferibile anche alla presente fattispecie ove si consideri che il giudicato altro non è che la «legge del caso concreto» ( Cass. sez.un. nr. 226 del 2001) e, quindi, ove sopravvenuto, costituisce ius superveniens.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22019/2020 R.G. proposto da: RIGGIO ALFIO, RIGGIO CARMELO, RIGGIO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo studio dell’avvocato CUNSOLO ROSARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato SPATARO FRANCESCO GAETANO -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato AQUILONE unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, SFERRAZZA MAURO, PASSARELLI MARIA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 497/2019 pubblicata il 23/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame proposto da Salvatore Riggio, Alfio Riggio e Carmelo Riggio nella controversia con l’I.N.P.S..

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la condanna al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2008 (quanto a Salvatore Riggio), per gli anni 2007, 2009 e 2010 (quanto a Alfio Riggio), per l’anno 2009 (quanto a Carmelo Riggio), sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato tra familiari.

3. Il Tribunale di Gela rigettava le domande proposte.

4. Per la cassazione della sentenza ricorrono Salvatore Riggio, Alfio Riggio e Carmelo Riggio, con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria, al quale resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

5. Il consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione del giudizio ex art.380 bis cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno chiesto la decisione nei termini di legge. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2094, 2697, 2699, 2729, 2735 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., «in merito all’onere probatorio gravante in capo al lavoratore dipendente nell’ipotesi di lavoro intercorrente tra familiari e all’efficacia probatoria delle risultanze ispettive».

2. Il motivo è inammissibile perché, come già ritenuto nella proposta di definizione del giudizio, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto stabiliti da questa Corte in materia di collaborazione familiare (cfr. Cass. n. 11743 del 2015 ed ivi le richiamate Cass. n. 620 del 1989, n. 729 del 1993, n. 3870 del 1999, n. 8132 del 1999, n. 7093 del 2000, n. 4411 del 2002 e n. 17992 del 2010) che - anche laddove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per il difetto della convivenza degli interessati - non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo, cioè, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma, in caso di contestazione, la parte che intenda far valere in giudizio dei diritti derivanti da tale rapporto ha, comunque, l'onere di dimostrarne, «con prova precisa e rigorosa», tutti gli elementi costitutivi, specialmente quelli imprescindibili dell'onerosità e della subordinazione, prova che, nel caso di specie è stata ritenuta non raggiunta.

3. Sulla base di questa premessa il motivo è inammissibile perché in una serie di censure della valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito, del suo ragionamento probatorio, sottratto al sindacato di legittimità laddove non travalichi i limiti stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla assunzione e alla valutazione dei mezzi di prova.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ., avuto riguardo alla rilevanza probatoria da attribuirsi alle dichiarazioni dei testi Orazio Stimolo e Carmelo Stimolo, ingiustamente esclusa dalla corte territoriale.

5. Il motivo è inammissibile sia perché vi osta la presenza di una «doppia conforme» (art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; la medesima previsione è inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.) e il dedotto travisamento, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità 6. Nella memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno eccepito il giudicato esterno con riferimento alle sentenze nn.227/2021 e 57/2023 del Tribunale di Caltagirone, passate in giudicato dopo la conclusione del giudizio di merito a quo.

7. L’eccezione è sovrapponibile a quella sollevata dagli stessi ricorrenti, con le stesse modalità e con riferimento alla medesima causa petendi, nella causa già decisa da questa Corte con ordinanza 01/04/2025 n.8644, che viene qui richiamata nei termini che seguono: «15. Reputa il Collegio che il rilievo di inammissibilità dei motivi di ricorso osti all’esame della relativa questione. La declaratoria di inammissibilità ha determinato la stabilita e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate, con preclusione di ogni ulteriore disamina.

16. L’applicabilità del giudicato sopravvenuto non può, infatti, accedere ad un ricorso tardivo o, più in generale, inammissibile o improcedibile, ovvero, come nella specie, con motivi inammissibili quale che sia la ragione della relativa declaratoria.

17. Questa Corte ha già affermato che «nel giudizio di legittimità è preclusa l'applicabilità, d'ufficio, dello ius superveniens […] ove i motivi di ricorso, che riguardino, anche solo indirettamente, la disciplina sopravvenuta, siano dichiarati inammissibili» (Cass. nr. 23518 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 16266 del 2011 e a Cass. nr. 80 del 2011 in motivazione) per qualunque ragione.

18. Il principio è riferibile anche alla presente fattispecie ove si consideri che il giudicato altro non è che la «legge del caso concreto» ( Cass. sez.un. nr. 226 del 2001) e, quindi, ove sopravvenuto, costituisce ius superveniens. 01/04/2025 n.8644».

8. Per l’effetto deve escludersi l’applicabilità del giudicato esterno sopravvenuto alla fattispecie dedotta in giudizio.

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Spese irripetibili, ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art.380 bis ultimo comma cod. proc. civ. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 1.000,00. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par