Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual allegations regarding job duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual allegations detailing the superior duties actually performed. The court reasoned that the principle of non-objection does not apply when facts are not specifically alleged, as the burden of objection must correspond to the assertions made in the pleadings. Consequently, the lower court's decision to reject the claim based on insufficient evidence regarding job classification was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 209 L.F.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically allege the facts to be contested, as the duty to object must be correlated to the assertions present in the pleadings to allow immediate verification of disputed facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1401-2025 proposto da: DE CANIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA CARDELLA; -ricorrente - contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA in L.C.A. già Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 2513/2024 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 13/12/2024 R.G.N. 13353/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1401/2025 Cron. Rep. Ud.24/09/2025 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, proposta da Michele De Caniounitamente ad altri lavoratori, per l’esclusione degli importi richiesti a titolo di compenso incentivante, differenze retributive, indennità di responsabilità esterna per le mansioni superiori di autista soccorritore svolte dal 1° febbraio2010 al 1° maggio 2014.
Gli originari ricorrenti avevano proposto domanda di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 della legge n. 267/1942 ed il Commissario Liquidatore con comunicazioni del 15.1.2019 aveva trasmesso le “Schede creditore” da cui risultava il rigetto delle loro richieste per mancanza della certificazione datoriale.
2. Il Tribunale, disposta la separazione delle cause e concesso alle parti termine per memorie difensive e di replica, ha ritenuto tempestiva l’opposizione ed ha ritenuto che tale istituto sia disciplinato unicamente dall’art. 209 L.F.; ha pertanto escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 ed ha considerato superflua la motivazione del provvedimento di esclusione, escludendo che l’inesistenza di tale obbligo violi il diritto alla difesa del creditore.
3. Ha poi rilevato che le mansioni concretamente svolte dal De Canionon erano state indicate nella domanda formulata dal medesimo ai sensi dell’art. 208 del r.d. n. 267/1942 né in sede di opposizione; ha evidenziato che il De Caniosi era limitato ad affermare di avere svolto mansioni riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL 2006-2009 quale autista soccorritore delle ambulanze del Servizio di Emergenza 118”.
4. A fronte di tale difetto di allegazione, ha ritenuto preclusa al Collegio l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, stante l’impossibilità di accertare in fatto le mansioni concretamente svolte dal De Canio, in termini di abitualità e prevalenza sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, e di raffrontare tali dati con la contrattazione tempo per tempo applicabile.
5. Ha aggiunto che il De Canio non aveva fornito alcuna prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori; ha escluso che nella memoria della parte opposta fosse ravvisabile una mancata contestazione dello svolgimento di mansioni superiori, avendo la difesa erariale evidenziato la mancata descrizione delle attività quotidianamente svolte e la mancata enucleazione di fatti storici su cui i testi potessero essere chiamati a rispondere.
6. Avverso tale provvedimento Michele De Canioha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
7. L’Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana in liquidazione ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., error in procedendo, travisamento della prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che nella memoria di costituzione della controparte del 3.1.2020 ESACRI non aveva contestato lo svolgimento dell’attività di autista-soccorritore da parte del De Canio ed aveva specificamente indicato le concrete attività svolte dal medesimo nell’ambito di dette mansioni; precisa che si era limitata a contestare la sussumibilità di tali mansioni in una qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza.
Sostiene che il Tribunale era vincolato dalla disposizione contenuta nell’art. 115 cod. proc. civ. a ritenere accertate le mansioni in concreto svolte dal De Canio e che la prova testimoniale era superflua. Critica la sentenza impugnata per avere escluso la possibilità di effettuare il giudizio trifasico e per avere ritenuto il fatto non provato nonostante abbia ritenuto assolto l’onere di allegazione. 2.Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che il De Canioavesse assolto in tal modo l’onere di allegazione.
Torna a sostenere che avrebbero dovuto essere ritenuti provati, in quanto non erano stati oggetto di contestazione, lo svolgimento, da parte del De Canio, di mansioni di autista soccorritore e le specifiche attività svolte dal medesimo. Sostiene che lo svolgimento di mansioni di autista soccorritore da parte del De Canio costituisce un fatto storico riportato nella memoria ESACRI.
3. Le censure sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che il mancato assolvimento dell’onere di allegazione abbia precluso il giudizio trifasico ed ha escluso che nella memoria difensiva ESACRI, che aveva evidenziato la mancata enucleazione di fatti storici, fosse ravvisabile la mancata contestazione. 3.1 Le censure, nel prospettare la mancata contestazione dello svolgimento dell’attività di autista-soccorritore da parte del De Canio, non assolvono agli oneri imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono il ricorso di primo grado, evidentemente necessario sia per stabilire se – al contrario di quanto affermato dal Tribunale – esso conteneva la descrizione puntuale delle mansioni svolte, sia per discorrere di mancata contestazione di tali allegazioni.
Infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. 3 aprile 2025, n. 8900). Oltre a ciò, è vero che nella memoria di costituzione di ESACRI si fa riferimento alle attività del ricorrente come svolte «in qualità di autista soccorritore», ma è evidente dalle altre parti della stessa memoria riportate nel ricorso per cassazione che in realtà vi era piena contestazione della pretesa avversaria, svolta argomentando sulla natura puramente tecnica delle mansioni dispiegate in quella veste, a fronte di una figura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, necessiterebbe invece prestazioni riportabili all’ambito socio- sanitario, come precisato in dettaglio da Cass. 5 agosto 2019, n. 20915.
Il che è poi nel complesso quanto affermato dal Tribunale, allorquando ha richiamato le difese “giuridiche” di ESACRIsulla figura dell’autista soccorritore, nonché i rilievi ripetutamente svolti sempre da ESACRI in ordine alla mancata allegazione di fatti storici e delle attività svolte quotidianamente e che fossero riconducibili alle effettive mansioni per le quali erano rivendicate le differenze retributive. In tal modo il ricorso finisce dunque per non confrontarsi con la ratio decidendi quale esplicitata dal provvedimento impugnato, così manifestandosi anche da questo punto di vista come inammissibile, ancor prima che infondato; ciò senza contare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680;
Cass.28 ottobre 2019, n. 27490).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l