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Ordinanza — n. 28189/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to allege facts and lack of specific contestation of opposing party's claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28189/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to allege specific facts regarding the superior duties performed and did not properly contest the opposing party's allegations. The lower court correctly ruled that the principle of non-objection only applies when facts are specifically alleged and contested, which was absent here. Consequently, the appeal was rejected as it did not address the ratio decidendi of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 115 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: The principle of non-objection does not apply in the absence of specific factual allegations that should be contested, as the burden of objection must correspond to the assertions present in the party's pleadings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal failure to allege facts principle of non-objection specific factual allegations civil procedure rules

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
e dell’art. 2697 cod. civ., error in procedendo, travisamento della prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
art. 115 cod. proc. civ
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ., error in procedendo, travisamento della prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3 aprile 2025, n. 8900
Cass. 5 agosto 2019, n. 20915
Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680
Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490
Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).

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Testo completo

n data 13.12.2024, N.R.G. 13357/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.09.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO FATTO 1.Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,proposta da Giampiero Gamba unitamente ad altri lavoratori, per l’esclusione degli importi richiesti a titolo di compenso incentivante, differenze retributive, indennità di responsabilità esternaper le mansioni superiori di autista soccorritore svolte dal 1° aprile 2012 al 1° maggio 2014. Gli originari ricorrenti avevano proposto domanda di riconoscimento del credito ai sensi dell’art. 208 della legge n. 267/1942 ed il Commissario Liquidatore con comunicazioni del 15.1.2019 aveva trasmesso le “Schede creditore” da cui risultava il rigetto delle loro richieste per mancanza della certificazione datoriale.

2. Il Tribunale, disposta la separazione delle cause e concesso alle parti termine per memorie difensive e di replica,ha ritenuto tempestiva l’opposizione ed ha ritenuto che sia disciplinata unicamente dall’art. 209 L.F.; ha pertanto escluso l’applicabilità della legge n. 241/1990 ed ha considerato superflua la motivazione del provvedimento di esclusione, escludendo che l’inesistenza di tale obbligo violi il diritto alla difesa del creditore.

3. Ha poi rilevato che le mansioni concretamente svolte dal Gambanon erano state indicate nella domanda formulata dal medesimo ai sensi dell’art. 208 del r.d. n. 267/1942 né in sede di opposizione; ha evidenziato che il Gambasi era limitato ad affermare di avere svolto mansioni riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL 2006-2009 quale autista soccorritore delle ambulanze del Servizio di Emergenza 118”.

4. A fronte di tale difetto di allegazione, ha ritenuto preclusa al Collegio l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, stante l’impossibilità di accertare in fatto le mansioni concretamente svolte dal Gamba, in termini di abitualità e prevalenza sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, e di raffrontare tali dati con la contrattazione tempo per tempo applicabile.

5. Ha aggiunto che il Gamba non aveva fornito alcuna provain ordine allo svolgimento di mansioni superiori; ha escluso che nella memoria della parte opposta fosse ravvisabile una mancata contestazione dello svolgimento di mansioni superiori, avendo la difesa erariale evidenziato la mancata descrizione delle attività quotidianamente svolte e la mancata enucleazione di fatti storici su cui i testi potessero essere chiamati a rispondere.

6. Avverso tale provvedimentoil Gamba ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

7. L’Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana in liquidazione ha resistito DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., error in procedendo, travisamento della prova e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che nella memoria di costituzione della controparte del 3.1.2020 ESACRI non aveva contestato lo svolgimento dell’attività di autista-soccorritore da parte del Gambaed aveva specificamente indicato le concrete attività svolte dal medesimo nell’ambito di dette mansioni; precisa che si era limitata a contestare la sussumibilità di tali mansioni in una qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza.

Sostiene che il Tribunale era vincolato dalla disposizione contenuta nell’art.115 cod. proc. civ. a ritenere accertate le mansioni in concreto svolte dal Gamba e che la prova testimoniale era superflua. Critica la sentenza impugnata per avere escluso la possibilità di effettuare il giudizio trifasico e per avere ritenuto il fatto non provato nonostante abbia ritenuto assolto l’onere di allegazione.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn.4 e 5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che il Gamba avesse assolto in tal modo l’onere di allegazione. Torna a sostenere che avrebbero dovuto essere ritenuti provati, in quanto non erano stati oggetto di contestazione, lo svolgimento, da parte del Gamba, di mansioni di autista soccorritore e le specifiche attività svolte dal medesimo. Sostiene che lo svolgimento di mansioni di autista soccorritore da parte del Gamba costituisce un fatto storico riportato nella memoria ESACRI.

3. Le censure sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che il mancato assolvimento dell’onere di allegazione abbia precluso il giudizio trifasico ed ha escluso che nella memoria difensiva ESACRI, che aveva evidenziato la mancata enucleazione di fatti storici, fosse ravvisabile la mancata contestazione. 3.1 Le censure, nel prospettare la mancata contestazione dello svolgimento dell’attività di autista-soccorritore da parte del Gamba, non assolvono agli oneri imposti dall’art. 366 n. 4 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono il ricorso di primo grado, evidentemente necessario sia per stabilire se – al contrario di quanto affermato dal Tribunale – esso conteneva la descrizione puntuale delle mansioni svolte, sia per discorrere di mancata contestazione di tali allegazioni.

Infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi(Cass. 3 aprile 2025, n. 8900). Oltre a ciò, è vero che nella memoria di costituzione di ESACRI si fa riferimento alle attività del ricorrente come svolte «in qualità di autista soccorritore», ma è evidente dalle altre parti della stessa memoria riportate nel ricorso per cassazione che in realtà vi era piena contestazione della pretesa avversaria, svolta argomentando sulla natura puramente tecnica delle mansioni dispiegate in quella veste, afronte di una figura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, necessiterebbe invece prestazioni riportabili all’ambito socio-sanitario, come precisato in dettaglio da Cass. 5 agosto 2019, n. 20915.

Il che è poi nel complesso quanto affermato dal Tribunale, allorquando ha richiamato le difese “giuridiche” di ESACRIsulla figura dell’autista soccorritore, nonché i rilievi ripetutamente svolti sempre da ESACRI in ordine alla mancata allegazione di fatti storici e delle attività svolte quotidianamente e che fossero riconducibili alle effettive mansioni per le quali erano rivendicate le differenze retributive. In tal modo il ricorso finisce dunque per non confrontarsi con la ratio decidendiquale esplicitata dal provvedimento impugnato, così manifestandosi anche daquesto punto di vista come inammissibile, ancor prima che infondato; ciò senza contare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass.7 febbraio 2019, n. 3680;

Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così