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Ordinanza — n. 28166/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior appellate revocation creating lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28166/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The INPS's cassation appeal against the Second Instance Court's dismissal of Antonietta D'Alessandro's claim was declared inadmissible. The INPS argued the appeal lacked interest because the Second Instance Court had already revoked the contested judgment via a prior revocation proceeding. The court ruled that this procedural history extinguished the legal interest necessary to pursue the cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; When a judgment under appeal is revoked in a concurrent revocation proceeding, the subsequent cassation appeal against that same appellate judgment is inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest revocation proceeding cassation inadmissibility concurrent proceedings procedural economy contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
1580/2024 (pubblicata l’8 maggio 2024) la Corte di appello di Napoli ha infatti revocato, ex art. 395, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Si attesta, altresì, che , in ragione dell’esito della lite, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.5, n. 11836 del 6 maggio 2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14851/2022 proposto da: INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Lidia Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29; -ricorrente- contro Antonietta D’Alessandro; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 5397/2021, pubblicata il 2 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Antonietta D’Alessandro ha adito il Tribunale di Napoli per sentire accertare, nei confronti dell’INPS, l’irripetibilità di un indebito maturato nel periodo compreso fra gennaio 2015 e novembre 2016 sulla sua pensione ai superstiti e a lei contestato nell’aprile 2017.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2528/2019, ha accolto il ricorso. L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5397/2012, ha dichiarato improcedibile in quanto l’atto di appello non sarebbe stato notificato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Antonietta D’Alessandro non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con memoria depositata il 3 luglio 2025 l’INPS ha comunicato che “Con l’allegata sentenza n. 1580/2024 (pubblicata l’8 maggio 2024) la Corte di appello di Napoli ha infatti revocato, ex art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza in questa sede impugnata”. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse(cfr., per un’analoga ipotesi di contemporanea pendenza di un giudizio di revocazione e di uno di cassazione contro la stessa sentenza di appello, con previo accoglimento del primo, Cass., Sez.5, n. 11836 del 6 maggio 2025).

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimataalcuna attività . Si attesta, altresì, che , in ragione dell’esito della lite, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consigli