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Decreto — n. 28044/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28044/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28044/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24133/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) -ricorrente- contro BARILLA' ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO (MSCLSN71C24A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BINNI MICHELE (BNNMHL69A29A944Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.270/2022 depositata il 05/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28044/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24133/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) -ricorrente- contro BARILLA' ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO (MSCLSN71C24A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BINNI MICHELE (BNNMHL69A29A944Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.270/2022 depositata il 05/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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inosservanza del termine opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese ricorso per carenza tempestività tributaria carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24133/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) -ricorrente- contro BARILLA' ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO (MSCLSN71C24A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BINNI MICHELE (BNNMHL69A29A944Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.270/2022 depositata il 05/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 24133/2022 Numero sezionale 938/2025 Numero di raccolta generale 28044/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/10/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 24133/2022 Numero sezionale 938/2025 Numero di raccolta generale 28044/2025 Data pubblicazione 22/10/2025