Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the National Pension Fund for Commercial Doctors, did not act after the lower court's proposal for settlement was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15941/2023 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARANIELLO MARCO, ROVIDA MAURO CARLO, elettivamente domiciliati in GENOVA VIA XX SETTEMBRE 19/7, presso lo studio dell’avvocato MARCONI ALBERTO (MRCLRT52C05D969G) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.128/2023 depositata il 05/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 15941/2023 Numero sezionale 937/2025 Numero di raccolta generale 27972/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/10/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 15941/2023 Numero sezionale 937/2025 Numero di raccolta generale 27972/2025 Data pubblicazione 21/10/2025