Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a national pension fund, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, an individual, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10080/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO DANIELA (DLBDNL65B55H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro USUELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEI CAMPANI 83, presso lo studio dell’avvocato GUERRIERO MARIA GIUSEPPINA (GRRMGS78M43H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1343/2021 depositata il 13/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 10080/2022 Numero sezionale 935/2025 Numero di raccolta generale 27956/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/10/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 10080/2022 Numero sezionale 935/2025 Numero di raccolta generale 27956/2025 Data pubblicazione 21/10/2025